Al fine di sostenere la genitorialità, la così detta legge Fornero ha introdotto l’obbligo per il padre lavoratore dipendente di astenersi dal lavoro in occasione della nascita del figlio. Dal 1° gennaio 2018 tale obbligo è stato portato a quattro giorni. Vediamo alcuni chiarimenti operativi sulle modalità di fruizione dello stesso.
Il godimento del congedo potrà avvenire anche in via non continuativa, ma non può essere frazionato ad ore.
Il congedo obbligatorio è fruibile dal padre lavoratore dipendente entro e non oltre il quinto mese di vita del bambino (o dall’adozione/affidamento) e quindi durante il congedo di maternità della lavoratrice madre o anche successivamente, purché entro il limite temporale dei cinque mesi dalla nascita del figlio.
Tale congedo si configura come un diritto autonomo e pertanto è aggiuntivo a quello della madre e spetta comunque indipendentemente dal diritto della madre al proprio congedo di maternità.
Il congedo obbligatorio è riconosciuto anche al padre che fruisce del congedo di paternità. Per i giorni di congedo obbligatorio, il padre lavoratore ha diritto ad un’indennità giornaliera, a carico dell’INPS, pari al 100% della retribuzione.
Sempre per l'anno 2018, il padre lavoratore dipendente può astenersi per un periodo ulteriore di un giorno, previo accordo con la madre, e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima.
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