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RINNOVO CONTRATTO ASSICURAZIONI AGENZIE IN GESTIONE LIBERA

Il 18 dicembre scorso è stato rinnovato il previgente CCNL UNAPASS, datato 20 novembre 2014, che oggi porta la sola firma di ANAPA

mercoledì 17 gennaio 2018

In data 18 dicembre 2017, tra ANAPA Rete ImpresAgenzia, con l’assistenza di CONFCOMMERCIO Imprese per l’Italia, FIRST – CISL, FISAC – CGIL, UILCA – UIL, FNA, è stato stipulato l'accordo per il rinnovo del CCNL 20 novembre 2014 per i dipendenti delle agenzie di assicurazioni in gestione libera, scaduto il 31 dicembre 2015. Si tratta del rinnovo del previgente CCNL UNAPASS, che oggi porta la sola firma di ANAPA. Vediamo da vicino le caratteristiche.

DECORRENZA E DURATA

L’accordo decorre (fatte salve le modifiche che specificatamente hanno decorrenza dal 1° gennaio 2018), dal 1° gennaio 2016 e scade il 30 giugno 2020, sia per la parte economica che per quella normativa. Per quanto non modificato nella presente intesa, restano in vigore le previsioni del CCNL 20 novembre 2014.

AUMENTI RETRIBUTIVI

Le Parti hanno convenuto un aumento retributivo a regime per il 3° livello, con relativa riparametrazione sugli altri livelli contrattuali, pari ad euro 35,00, da corrispondersi in 3 tranches:

  • 5,00 euro a partire dal 1° gennaio 2018; 

  • 15,00 euro a partire dal 1° gennaio 2019; 

  • 15,00 euro a partire dal 1° giugno 2019.

Gli importi mensili degli incrementi retributivi risultano i seguenti:

Livello

Parametro

 

Aumenti a partire dal

 

1° gennaio 2018

 

 

1° gennaio 2019

 

 

1° giugno 2019

 

150

6,82

20,45

20,45

130

5,91

17,73

17,73

120

5,45

16,36

16,36

110

5,00

15,00

15,00

102,5

4,66

13,98

13,98

100

4,55

13,64

13,64

SCATTI DI ANZIANITÀ

Fatta salvo il numero massimo di 15 scatti di anzianità, limitatamente agli assunti dopo la data di sottoscrizione dell’intesa in esame (18 dicembre 2017), la loro decorrenza sarà biennale per i primi 8 e triennale per i successivi 7. 
Il valore degli scatti di anzianità calcolati redazionalmente risultano i seguenti:

                        Valore scatto

               

Livelli

Da gennaio 2018

38,51

33,63

31,10

28,36

26,56

25,95

Da gennaio 2019

38,94

34,00

31,45

28,68

26,86

26,24

Da giugno 2019

39,37

34,38

31,79

29,00

27,15

26,53

ORARIO DI LAVORO

A partire dal 1° gennaio 2018 è prevista l’introduzione di nuove articolazioni orarie (forme di flessibilità oraria) non cumulabili ed immediatamente esigibili, la cui applicazione viene esclusa nei confronti dei lavoratori part-time, nonché dei lavoratori destinatari delle previsioni dell’art. 33 della Legge n. 104/1992 per sé o per familiari a carico o in quanto affidatari di soggetti portatori di handicap, salvo espressa richiesta scritta di utilizzo del sabato lavorativo.

Utilizzo del sabato

In ragione di variazioni dell’intensità lavorative dell’agenzia è ammessa:

  • la distribuzione dell’orario settimanale su 6 giorni, dal lunedì al sabato, con termine del turno antimeridiano del sabato non oltre le ore 13.00,
  • per un massimo di 8 settimane l’anno.

Il lavoro al sabato non costituisce un aumento dell’orario di lavoro individuale, ma una diversa distribuzione dello stesso nell’ambito settimanale ed il recupero del sabato mattina lavorativo deve avvenire di norma in una mezza giornata da fruire nella settimana stessa di apertura del sabato o, in caso di impossibilità, in un lasso di tempo non superiore a 3 mesi dalla prestazione effettuata.

Esclusivamente su richiesta scritta del lavoratore, l’effettuazione del recupero potrà avvenire ad ore, come riduzione oraria di tutte le giornate lavorative anche in entrata e/o in uscita.

L’azienda provvederà a comunicare per iscritto almeno 15 giorni prima dell’avvio, ai lavoratori interessati, l’utilizzo del sabato, dandone contestuale comunicazione scritta anche ad ANAPA Rete ImpresAgenzia, che provvederà ad inoltrarlo alle OO.SS. firmatarie del CCNL.

Articolazione plurisettimanale su 5 giorni

Per fronteggiare le variazioni dell’intensità lavorativa dell’agenzia si prevede, altresì, la possibilità di realizzazione di diversi regimi di orario (rispetto all’articolazione prescelta),

  • con il superamento dell’orario contrattuale in particolari periodi dell’anno sino al limite di 44 ore settimanali,
  • per un massimo di 6 settimane.

A fronte della prestazione di ore aggiuntive, individuate nel piano di programmazione annuale, agli interessati spetteranno, nel corso dell’anno ed in periodi di minore intensità lavorativa, una pari entità di ore di riduzione.

Ai fini dell’applicazione di tali previsioni, per anno si intende il periodo di 12 mesi seguente la data di avvio del programma annuale di flessibilità.

Ai lavoratori viene garantita la retribuzione relativa all’orario settimanale contrattuale, sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell’orario.

Nell’ipotesi di mancata fruizione del recupero dell’attività lavorativa svolta in eccedenza nel periodo programmato, è stabilita la corresponsione, entro il mese successivo al termine del periodo pianificato, della retribuzione oraria relativa al maggior lavoro prestato, maggiorata del 30%.

Il lavoro straordinario, nel caso di ricorso a regimi di orario plurisettimanale, decorre dalla prima ora successiva all’orario definito e sarà liquidato con la retribuzione del mese di competenza con il trattamento previsto per la collocazione oraria in cui si è svolto il maggior orario.

L’applicazione dell’orario plurisettimanale per i lavoratori assunti con contratto di apprendistato potrà avvenire solo qualora vi sia la presenza del tutor.

L’azienda provvederà a comunicare per iscritto, ai lavoratori interessati, il programma di flessibilità almeno 30 giorni prima dell’avvio, dandone contestuale comunicazione ad ANAPA Rete ImpresAgenzia, che provvederà ad inoltrarlo alle OO.SS. nazionali firmatarie del CCNL. Le eventuali variazioni andranno comunicate per iscritto con un preavviso di almeno 15 giorni.

Infine, si sottolinea che è consentito alternativamente, a scelta del datore di lavoro, l’utilizzo di 8 sabati lavorativi per dipendente e di 6 settimane di articolazione plurisettimanale dell’orario di lavoro l’anno: non è ammessa l’apertura al sabato e l’articolazione plurisettimanale dell’orario nello stesso anno solare.

ASSISTENZA CONTRATTUALE – ELEMENTO DISTINTO DELLA RETRIBUZIONE

A partire dal primo gennaio 2018, in caso di omissione del versamento delle quote di contribuzione (contributo di assistenza contrattuale) da parte dell’azienda, la stessa dovrà corrispondere al lavoratore un elemento distinto della retribuzione, non assorbibile, pari a 20,00 euro mensili (per 12 mensilità) direttamente in busta paga.

ATTENZIONE: La notizia è riferita alla data di pubblicazione dell'articolo indicata in alto, sotto il titolo. Le informazioni contenute possono pertanto, nel corso del tempo, subire delle variazioni non riportate in questa pagina, ma in comunicazioni successive o non essere più attuali.

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