Nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”, l’ANPAL ha pubblicato, in data 26 gennaio 2018, il Decreto n. 3 del 2 gennaio 2018, con il quale detta le regole per la fruizione del nuovo incentivo all’occupazione di giovani iscritti al programma “Garanzia Giovani” per l’anno 2018.
Destinatari all’incentivo sono i datori di lavoro privati che assumono senza esservi tenuti (in forza a disposizioni di legge o di altra natura), nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 ed il 31 dicembre 2018, giovani iscritti al programma “Garanzia Giovani”, con età compresa tra 16 e 29 anni. Tale incentivo spetta per tutte le assunzioni effettuate in sedi di lavoro site nel territorio dello Stato (ad esclusione della Provincia Autonoma di Bolzano).
L’incentivo spetta in relazione alle assunzioni effettuate mediante contratto di lavoro a tempo indeterminato (anche a scopo di somministrazione) e contratto di apprendistato professionalizzante. È possibile beneficiare dell’incentivo anche per i soci lavoratori di cooperativa, purché assunti con un contratto di lavoro subordinato, e per i lavoratori assunti con un rapporto di lavoro a tempo parziale. Non sono soggetti all’incentivo i rapporti stipulati con contratti di lavoro domestico, occasionale (si ritiene, ex DL n. 50/2017) o di lavoro intermittente.
Con riferimento alla misura, l’incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro (quindi al 100% dei contributi previdenziali), con esclusione di premi e contributi dovuti all’INAIL, per un periodo massimo di 12 mesi a partire dalla data di assunzione e nel limite massimo di 8.060 euro annui (671,67 euro mensili). Nel caso di rapporti di lavoro a tempo parziale, il limite massimo (mensile e annuale) è proporzionalmente ridotto.
Per accedere all’incentivo, il datore di lavoro dovrà inviare un’istanza preliminare di ammissione all’INPS, mediante modalità telematiche, indicando i dati relativi all’assunzione effettuata o che intende effettuare. L’INPS determinerà la spettanza dell’incentivo (o meno) e l’importo dello stesso, comunicando l’esito dell’istanza al datore di lavoro. Il datore di lavoro ha tempo 10 giorni dalla comunicazione dell’esito, a pena di decadenza, per formalizzare l’assunzione del lavoratore e per confermare la prenotazione dell’importo fatta a suo nome.
L’effettiva fruizione dell’incentivo è condizionata all’emanazione delle apposite istruzioni operative da parte dell’INPS, posto che è del tutto legittimo procedere sin d’ora con le assunzioni dei lavoratori.
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