La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza del Ministero del Lavoro ha di recente emanato due interpelli relativi alla vendita di attrezzatura di lavoro ed allo svolgimento dell’attività di informazione dei lavoratori.
Vendita attrezzature di lavoro
La Commissione si è soffermata sulle seguenti questioni:
La Commissione ha ricordato che, come previsto dal Testo Unico Sicurezza, sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Inoltre, chiunque venda, noleggi o conceda in uso o locazione finanziaria macchine, apparecchi o utensili costruiti o messi in servizio prima dell’entrata in vigore della direttiva macchina (21 settembre 1996), deve attestare, sotto la propria responsabilità, che, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, le stesse siano conformi ai requisiti di sicurezza.
La Commissione ha ricordato che la giurisprudenza in materia riconosce, fermo restando il divieto di impiego di macchinari non a norma, la possibilità di deroga nel caso di vendita effettuata per un esclusivo fine riparatorio della macchina, in vista di una futura utilizzazione, una volta ripristinata e messa a norma.
Sulla base di tali elementi, la Commissione interpelli ha riconosciuto la possibilità di circolazione di attrezzature di lavoro, di dispositivi di protezione individuale o di impianti non conformi, alla condizione che:
Informazione dei lavoratori
La Commissione si è poi pronunciata sulla previsione del Testo Unico sicurezza secondo cui l’informazione, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, viene impartita in “forma prioritaria ed esclusiva” dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).
Al riguardo, dopo aver ricordato, tra l’altro, che è posto a carico del datore di lavoro l’obbligo di adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento e che, tra i compiti elencati dell’intero Servizio di prevenzione e protezione dai rischi, e non quindi solamente quelli del suo Responsabile, vi è anche quello di fornire ai lavoratori le informazioni obbligatorie in materia di sicurezza, la Commissione ha affermato che rientra nella scelta del datore di lavoro, e quindi nella sua discrezionalità decidere, caso per caso, a chi affidare l’onere di erogare l’adeguata informazione a ciascuno dei propri lavoratori.
Per ogni ulteriore informazione e/o chiarimento, e per assistenza alle aziende in merito all’attuazione degli obblighi previsti dal Testo Unico Sicurezza (redazione del documento di valutazione dei rischi, sorveglianza sanitaria…) è a disposizione, presso Confcommercio Vicenza, l’Ufficio Sicurezza tel. 0444 964300. Inoltre Esac Formazione organizza periodicamente tutti i corsi obbligatori in materia di sicurezza sul lavoro (RSPP, prevenzione incendi, primo soccorso, formazione lavoratori, muletti…) consultabili anche sul sito www.esacformazione.it.
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