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ELEZIONI POLITICHE 2018: GESTIONE DEI PERMESSI ELETTORALI

Come retribuire i lavoratori che si sono assentati il 4 marzo scorso per prestare servizio ai seggi? Un vademecum sulla normativa e sulle regole per chi applica il CCNL Terziario

martedì 20 marzo 2018

Dopo le elezioni politiche nazionali del 4 marzo, è il momento di procedere al pagamento delle retribuzioni per chi ha prestato servizio ai seggi. Le elezioni si sono svolte nella sola giornata di domenica e lo scrutinio è iniziato subito dopo la chiusura delle operazioni di voto (dalle ore 23 di domenica 4 marzo e le ore 14 di lunedì 5 marzo).

La legge stabilisce che, in occasione di tutte le consultazioni elettorali (compresi i referendum), tutti i lavoratori dipendenti che sono stati chiamati a svolgere funzioni elettorali - compresi i rappresentanti dei candidati e di lista o di gruppo di candidati, i rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei promotori del referendum (che vi partecipano volontariamente) - hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per il periodo necessario allo svolgimento delle relative operazioni.

La legge sancisce, quindi, il diritto del lavoratore a svolgere queste funzioni; ne consegue che il datore di lavoro non può, in nessun caso, impedire al proprio dipendente di adempiere a tale compito.

I lavoratori che adempiono funzioni presso i seggi elettorali: hanno diritto al pagamento di specifiche quote retributive, in aggiunta all’ordinaria Retribuzione mensile, ovvero a riposi compensativi, per i giorni festivi o non lavorativi eventualmente compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali”.

Se lo svolgimento delle operazioni elettorali copre una sola parte della giornata, l’assenza è legittimata per tutto il giorno lavorativo che, quindi, deve essere retribuito interamente.

In sintesi, quindi, ai lavoratori interessati deve essere garantito:

  • lo stesso trattamento economico che sarebbe spettato in caso di effettiva prestazione lavorativa, per i giorni lavorativi passati al seggio;
  • un’ulteriore retribuzione (pari a una giornata di retribuzione) o un riposo compensativo, per i giorni non lavorativi o festivi trascorsi ai seggi per lo svolgimento delle operazioni elettorali.

Adempimenti del lavoratore

Concluse le votazioni ed il relativo scrutinio, il lavoratore è tenuto a consegnare al datore di lavoro un attestato da cui risulti l’indicazione dei giorni (e delle ore) trascorsi al seggio.

Tale attestato deve essere firmato dal Presidente del seggio e deve riportare il timbro della sezione elettorale presso cui il lavoratore è stato chiamato ad adempiere alle funzioni elettorali.

Aziende che applicano il CCNL del Terziario

Dipendente a 40 ore settimanali distribuite su 6 giorni. Nel caso di un dipendente del settore commercio che lavora 6 giorni a settimana (dal lunedì al sabato) per 40 ore e riposa la domenica, è prevista una quota retributiva in aggiunta all’ordinaria retribuzione (1/26 della retribuzione mensile) o, in alternativa, un riposo compensativo per la domenica trascorsa alle urne.

Quindi, al lavoratore che svolge funzioni elettorali la domenica e il lunedì (potrebbe accadere, infatti, che l’impegno al seggio per le operazioni di scrutinio si prolunghi oltre le ore 24 della domenica), va indennizzata (quota aggiuntiva o riposo compensativo) la sola domenica, poiché il lunedì (e l’eventuale sabato qualora fosse necessario recarsi al seggio in tale giornata per la preparazione delle operazioni di voto) è un giorno lavorativo e, conseguentemente, retribuito con retribuzione ordinaria.

Dipendente a 40 ore settimanali distribuite su 5 giorni. Anche il dipendente del settore commercio che lavora 40 ore settimanali distribuite su 5 giorni lavorativi (dal lunedì al venerdì) e che svolge funzioni elettorali il sabato (eventuale), la domenica e il lunedì (se le operazioni di scrutinio si prolungano oltre le ore 24 della domenica) ha diritto all’indennizzo (quota aggiuntiva o riposo compensativo) per la sola domenica poiché il sabato non dà diritto al recupero in quanto è contrattualmente considerato “giornata lavorativa a zero ore”.

ATTENZIONE: La notizia è riferita alla data di pubblicazione dell'articolo indicata in alto, sotto il titolo. Le informazioni contenute possono pertanto, nel corso del tempo, subire delle variazioni non riportate in questa pagina, ma in comunicazioni successive o non essere più attuali.

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