L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con la lettera circolare n. 49 del 15 marzo 2018, ha fornito alcune precisazioni sul divieto di stipula del contratto di lavoro intermittente in assenza del documento di valutazione dei rischi.
La previsione normativa
Con il contratto di lavoro intermittente, detto anche “a chiamata”, il lavoratore si pone a disposizione dell’impresa che ne può utilizzare la prestazione lavorativa in modo discontinuo o intermittente.
In sostanza, il lavoratore intermittente può essere chiamato solo all'occorrenza, ossia solo quando ci sono eventuali picchi di produzione, per esempio nel periodo di Natale, oppure per eventi particolari.
Il lavoro a chiamata non può essere stipulato dalle aziende che non hanno proceduto alla redazione del documento di valutazione dei rischi (DVR), previsto dal Testo Unico Sicurezza sul lavoro.
Pertanto un’azienda che non sia in possesso di DVR, munito di data certa e di sottoscrizione del datore di lavoro, del RSPP, del RLS / RLST, ove nominato, e del medico competente, laddove obbligatorio, non può stipulare contratti di lavoro a chiamata.
Cosa ha stabilito la circolare n. 49 del 15 marzo 2018
L’Ispettorato Nazionale si sofferma sulle conseguenze della stipula di un contratto di lavoro a chiamata in assenza di DVR e chiarisce che in tal caso il contratto di lavoro intermittente viene convertito in un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
L’Ispettorato evidenzia, inoltre, che la conversione dei rapporti di lavoro intermittenti in rapporti di lavoro ordinari non può in ogni caso confliggere con il principio di effettività delle prestazioni, secondo il quale i trattamenti retributivi e contributivi dovranno essere corrisposti in relazione all'attività lavorativa realmente effettuata sino al momento della conversione.
Pertanto l’INL ribadisce che, in caso di stipula di un contratto di lavoro a chiamata in assenza di DVR, il rapporto di lavoro sarà trasformato in un rapporto subordinato a tempo indeterminato che, nella maggior parte dei casi, potrà essere a tempo parziale.
Fondamentale anche una recente sentenza del Tribunale di Vicenza
L’Ispettorato Nazionale giunge a stabilire tale conversione richiamando, tra l’altro, anche una sentenza del Tribunale di Vicenza (n. 343 del 19 luglio 2017), la quale ha affermato che “ il contratto di lavoro intermittente si considera nullo, in assenza del documento di valutazione dei rischi, con la conseguente riconducibilità del rapporto di lavoro alla fattispecie tipica del contratto di lavoro a tempo indeterminato…”.
Sicurezza lavoro: a chi rivolgersi
L’Ufficio Sicurezza di Confcommercio Vicenza (tel. 0444 964300) è a disposizione per la redazione dei documenti di valutazione dei rischi e per tutti gli obblighi previsti dal Testo Unico Sicurezza (visite mediche, certificati prevenzione incendi, ecc.). Inoltre, Esac Formazione organizza periodicamente i corsi obbligatori in materia di sicurezza sul lavoro (RSPP, primo soccorso, prevenzione incendi, formazione lavoratori, RLS, utilizzo muletti,…..) consultabili nel sito www.esacformazione.it.
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