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COLLABORATORI FAMILIARI E LAVORO OCCASIONALE

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro interviene nuovamente sul tema, fornendo al personale ispettivo alcune indicazioni relative all’obbligo, o meno, di iscrizione all’Inps e all’Inail

venerdì 20 aprile 2018

La configurazione del carattere abituale o prevalente della prestazione resa dal familiare è requisito essenziale ai fini dell’iscrizione alle apposite Gestioni previdenziali INPS e dunque del rispetto dell’obbligo contributivo. Sul tema è intervenuto recentemente (con Lettera circolare n. 50 del 15 marzo 2018) l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, evidenziando che nell’esame delle attività prestate dai collaboratori/coadiuvanti familiari non si può prescindere da una valutazione caso per caso delle singole fattispecie.

In particolare, viene specificato che le prestazioni rese dal familiare pensionato - che non assicuri una presenza continuativa - o il familiare già titolare di un impiego full time presso un altro datore di lavoro sono riconducibili “ad esigenze solidaristiche” circoscritte ad un arco temporale definito e, pertanto, le stesse consistono in prestazioni occasionali, escluse dall’obbligo di iscrizione alla relativa Gestione previdenziale.

Per i collaboratori/coadiuvanti familiari non rientranti nelle fattispecie sopra indicate, riguardo alla valutazione di occasionalità della prestazione, l’I.N.L. richiama la disciplina prevista per il settore artigiano, che fissa in 90 giorni nel corso dell’anno il limite temporale massimo della collaborazione occasionale gratuita.Tale indice può essere utilizzato anche per le attività stagionali del settore turistico, riparametrandolo in funzione della durata effettiva dell’attività stagionale (ad esempio, in caso di durata stagionale di tre mesi è necessario effettuare il seguente riproporzionamento 90 : 365 x 90 = 22 giorni).

L’I.N.L. ribadisce, infine, che il criterio di valutazione non è destinato ad operare in termini assoluti e che, qualora si prescinda dallo stesso, i verbali ispettivi dovranno essere puntualmente motivati in ordine alla ricostruzione del rapporto in termini di prestazione lavorativa abituale/prevalente.

Inquadramento INAIL
Per quanto riguarda, invece, la tutela assicurativa, l’abitualità e la prevalenza dell’attività svolta dal familiare non costituiscono un requisito di assicurabilità ai fini INAIL, come avviene ai fini INPS.
Infatti l’Ispettorato richiama, a tal proposito, le indicazioni contenute nella Lettera circolare n. 14184/2013, nella quale il Ministero del Lavoro ha precisato che si considera “accidentale” “una prestazione resa una/due volte nell’arco dello stesso mese a condizione che nell’anno le prestazioni complessivamente effettuate non siano superiori a 10 giornate lavorative”.
L’iscrizione all’INAIL è quindi obbligatoria se l’attività viene prestata per più di 10 giorni l’anno.


L’ufficio sindacale dell’Associazione è a disposizione delle aziende associate per ogni chiarimento.

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