La Legge di Stabilità 2016 ha previsto l'applicazione a regime di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali del 10 per cento, da applicare sui premi di risultato collegati ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, per un importo complessivo di euro 2.000 lordi, elevato ad euro 2.500 per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro.Con tale norma l'agevolazione è stata prevista limitatamente ai premi di risultato corrisposti ai lavoratori del settore privato che, nell'anno precedente a quello di percezione del premio, siano stati titolari di redditi di lavoro dipendente per un importo non superiore a 50.000 euro.
Nei giorni scorsi l'Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 5/E del 29 marzo 2018, redatta d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ha fornito importanti chiarimenti sul tema, alla luce delle novità introdotte dalle Leggi di Stabilità del 2017 e 2018, che hanno potenziato l'accesso al regime alle forme di welfare ritenute maggiormente meritevoli di tutela, ai fini del soddisfacimento di esigenze sociali.
Modifiche introdotte alla disciplina dei premi di risultato dalla Legge di Bilancio 2017 e dal D.L. n. 50 del 2017. Nella circolare dell’Agenzia delle Entrate viene precisato che la legge di Bilancio 2017 ha esteso, sia sotto il profilo soggettivo che oggettivo, l'ambito di applicazione del regime agevolativo previsto dalla legge di Stabilità 2016 per i premi di risultato di ammontare variabile, la cui corresponsione è sempre legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, nonché alle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa, prevedendo un innalzamento dei limiti di reddito da 50.000 a 80.000 euro annui dei lavoratori dipendenti che possono beneficiare dell'agevolazione e degli importi dei premi agevolabili.
I destinatari dell'agevolazione sono i lavoratori dipendenti che possono beneficiare dell'imposta sostitutiva per i premi di risultato, individuati esclusivamente in quelli appartenenti al settore privato.Il nuovo limite di reddito si applica a partire dai premi di risultato erogati nel 2017, anche se maturati precedentemente o se erogati in virtù di contratti già stipulati.
Per quanto riguarda l'importo di premio agevolabile, viene evidenziato che la legge di Bilancio 2017 ha innalzato, a decorrere dal periodo d'imposta 2017, l'importo del premio assoggettabile ad imposta sostitutiva, che risulta ora fissato in euro 3.000, in luogo di euro 2.000, nonché in euro 4.000, in luogo di euro 2.500, in caso di premio erogato da aziende che adottano il coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro.
Inoltre, per i premi di risultato erogati in esecuzione di contratti, aziendali o territoriali, stipulati dopo l'entrata in vigore del D.L. n.50 del 2017 (24 aprile 2017), da aziende che adottano forme di coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro, è previsto un altro tipo di incentivo, mediante la diversa misura di riduzione dell'onere contributivo anziché attraverso quella fiscale, rendendo così fruibile il beneficio anche da parte delle aziende che erogano premi di risultato di importi più modesti.
In particolare, è consentito al datore di lavoro di ridurre il proprio carico contributivo di venti punti percentuali relativamente ad una parte di premio di risultato agevolabile non superiore ad euro 800, e al lavoratore di non versare su tale importo i contributi a proprio carico.
BENEFIT EROGATI IN BASE A CONTRATTO NAZIONALE
La normativa chiarisce il ruolo della contrattazione collettiva nell'erogazione dei benefit (non quali surrogati del premio di risultato), specificando che gli stessi possono essere oggetto di contrattazione sia a livello nazionale (primo livello), che decentrata (secondo livello), ossia territoriale e aziendale.Il datore di lavoro ha in ogni caso la possibilità di erogare volontariamente i benefit, ovvero con regolamento aziendale che configuri l'adempimento di un obbligo negoziale.
Tale circostanza si riflette sulla disciplina fiscale dei costi sostenuti dall'azienda per tali finalità, dal momento che l'art. 100 del TUIR prevede che "Le spese relative ad opere o servizi utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti volontariamente sostenute per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, sono deducibili per un ammontare complessivo non superiore al 5 per mille dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi". Nella diversa ipotesi in cui le predette spese siano sostenute in base a contrattazione collettiva di primo o secondo livello o al regolamento interno vincolante, l'art. 95 del TUIR consente l'integrale deducibilità.
1.Continua. Segue nel notiziario di maggio 2018
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