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AL VIA LE VERIFICHE SUI TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro avvia ispezioni per controllare la legittimità e regolarità del ricorso a questo strumento. Il rischio, per chi non rispetta la norma, è la trasformazione in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato

lunedì 21 maggio 2018

A seguito dell’emanazione delle nuove linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento, l'Ispettorato nazionale del lavoro ha fornito al proprio personale indicazioni per effettuare ispezioni mirate al controllo della legittimità e regolarità del ricorso a questo strumento.

Oggetto delle linee guida sono unicamente i tirocini formativi, di orientamento, di inserimento/reinserimento lavorativo (c.d. tirocini extracurriculari), mentre sono esclusi i tirocini curriculari, i tirocini previsti per l'accesso alle professioni ordinistiche nonché i periodi di pratica professionale, i tirocini transnazionali svolti all'estero o presso un ente sovranazionale, i tirocini per soggetti extracomunitari promossi all'interno delle quote di ingresso.

Tale decisione deriva dal fatto che la Commissione centrale di coordinamento dell’attività di vigilanza ha inserito i tirocini tra gli ambiti principali di intervento per l’attività di vigilanza per l’anno 2018. I controlli saranno effettuati in collaborazione con le Regioni e le eventuali irregolarità accertate, se gravi, potranno comportare la conversione del rapporto in lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Riqualificazione del rapporto di tirocinio

L’attività di vigilanza in materia sarà principalmente finalizzata alla verifica della genuinità dei rapporti formativi atteso che, in termini generali, l’organizzazione dell’attività dei tirocinanti - benché finalizzata all’apprendimento on the job – può presentare aspetti coincidenti con i profili che tipicamente connotano i rapporti di lavoro subordinato. È pertanto necessario, ad avviso dell’Ispettorato, che la verifica valuti complessivamente le modalità di svolgimento del tirocinio in modo tale da poter ritenere l’attività del tirocinante effettivamente funzionale all’apprendimento e non piuttosto all’esercizio di una mera prestazione lavorativa.

In tal senso, può risultare risolutivo anche la verifica dell’osservanza della normativa regionale, nel cui ambito viene svolto il tirocinio, tenendo presente che la stessa potrebbe anche discostarsi dai principi stabiliti dalle linee guida adottate in Conferenza Stato-Regioni nel 2017.

Più in generale, il personale ispettivo, ove riscontri la violazione delle disposizioni regionali che regolano l’istituto o in caso di mancanza dei requisiti propri del tirocinio, fermo restando un accertamento in concreto della reale natura del rapporto intercorso tra le parti, potrà ricondurre il tirocinio alla forma comune di rapporto di lavoro, ossia il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Di seguito alcune violazioni della normativa regionale che potrebbero verificarsi:

  • tirocinio attivato per attività lavorative dove non sia necessario un periodo formativo in quanto elementari e ripetitive;
  • tirocinio attivato con un soggetto che non rientra nelle casistiche indicate dalla legge regionale;
  • tirocinio di durata inferiore al limite minimo stabilito dalla legge regionale;
  • tirocinio attivato da soggetto promotore che non possiede i requisiti previsti dalla legge regionale;
  • totale assenza di convenzione tra soggetto ospitante e soggetto promotore;
  • totale assenza del piano formativo individuale;
  • tirocinio attivato per sostituire lavoratori subordinati nei periodi di picco delle attività e personale in malattia, maternità o ferie;
  • tirocinio attivato per sopperire ad esigenze organizzative del soggetto ospitante; ciò può pertanto avvenire, a titolo esemplificativo, nei casi in cui il buon andamento dell’unità produttiva è demandato al solo tirocinante (es. unico cameriere all’interno di un pubblico esercizio), oppure nei casi in cui quest’ultimo svolga in maniera continuativa ed esclusiva un’attività essenziale e non complementare all’organizzazione aziendale e sia in essa perfettamente inserito;
  • tirocinio attivato con un soggetto che abbia avuto un rapporto di lavoro subordinato o una collaborazione coordinata e continuativa con il soggetto ospitante negli ultimi due anni;
  • tirocinio attivato con un soggetto con il quale è intercorso un precedente rapporto di tirocinio;
  • tirocinio attivato in eccedenza rispetto al numero massimo consentito;
  • impiego del tirocinante per un numero di ore superiore per almeno il 50 per cento a quelle indicate nel piano formativo;
  • difformità tra quanto previsto dal piano formativo in termini di attività previste come oggetto del tirocinio e quanto effettivamente svolto dal tirocinante presso il soggetto ospitante;
  • corresponsione significativa e reiterata di somme ulteriori rispetto a quanto previsto nel piano formativo.

Pertanto, l'attivazione di un tirocinio per attività che non necessitano di un periodo formativo o l'assenza di uno degli elementi essenziali, come pure la violazione dei requisiti soggettivi previsti in capo al tirocinante, al soggetto ospitante e al promotore, si configurano come irregolarità che di per sé compromettono la natura formativa del rapporto.

Anche in assenza di violazioni specifiche della normativa regionale, particolare valore assume, ai fini della ricostruzione della fattispecie in termini di rapporto di lavoro, l'assoggettamento del tirocinante alle medesime regole vigenti per il personale dipendente in relazione, in particolare, alla gestione delle presenze e all'organizzazione dell'orario, oppure l'imposizione al tirocinante di standard di rendimento periodici, rilevati mediante i sistemi di misurazione utilizzati per i lavoratori, in funzione del raggiungimento degli obiettivi produttivi aziendali.

Il superamento della durata massima del tirocinio stabilita dalla legge regionale comporta, invece, peculiari conseguenze sanzionatorie. In tali casi, infatti, la prosecuzione di fatto del rapporto, non più coperto dalla comunicazione preventiva afferente ad un tirocinio scaduto ex lege, non potrà che essere ricondotta ad una prestazione lavorativa che, se connotata dagli indici della subordinazione, comporterà l’applicazione della maxisanzione.

SANZIONI

Le linee guida del 2017 hanno previsto la possibilità di recepire uno specifico apparato sanzionatorio in funzione della sanabilità o meno delle violazioni della normativa regionale.

È prevista l'intimazione alla cessazione del tirocinio, pena l'interdizione per il soggetto promotore e/o ospitante ad attivarne altri nei successivi 12/18 mesi, per le violazioni definite “non sanabili” che riguardano: 

  • i soggetti titolati alla promozione;
  • le caratteristiche soggettive/oggettive richieste al soggetto ospitante del tirocinio;
  • la proporzione tra organico del soggetto ospitante e numero di tirocini;
  • la durata massima del tirocinio;
  • il numero di tirocini attivabili contemporaneamente;
  • il numero o le percentuali di assunzione dei tirocinanti ospitati in precedenza;
  • la convenzione richiesta ed il relativo piano formativo.

L'intimazione deve, invece, essere preceduta da un invito alla regolarizzazione in caso di: 

  • inadempienza dei compiti richiesti ai soggetti promotori, ai soggetti ospitanti e ai rispettivi tutor;
  • violazioni della convenzione o del piano formativo, nel caso in cui la durata residua del tirocinio consenta di ripristinare le condizioni per il conseguimento degli obiettivi stabiliti;
  • violazioni della durata massima del tirocinio, quando al momento dell'accertamento non sia ancora superata la durata massima stabilita dalla norma regionale. 

Il tirocinio è soggetto a comunicazione obbligatoria al centro per l'impiego. L'adempimento è a carico del soggetto ospitante, anche se la comunicazione può essere effettuata in sua vece dal soggetto promotore, peraltro già tenuto a provvedere alle assicurazioni obbligatorie.

Da tale obbligo sono, tuttavia, escluse le ipotesi di tirocinio consistenti in un'esperienza prevista all'interno di un percorso formale di istruzione o di formazione, la cui finalità non è direttamente quella di favorire l'inserimento lavorativo, bensì di affinare il processo di apprendimento e di formazione (tirocini curriculari). Pertanto, non sono oggetto di comunicazione i tirocini promossi da soggetti ed istituzioni formative a favore dei propri studenti ed allievi frequentanti, per realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro.

La mancata corresponsione dell'indennità economica, indicata formalmente nel piano formativo, comporta a carico del trasgressore l'irrogazione di una sanzione amministrativa da 1.000 a 6.000 euro.

Per le Regioni che non abbiano ancora recepito le linee guida 2017, trova ancora applicazione la disciplina regionale già adottata.

ATTENZIONE: La notizia è riferita alla data di pubblicazione dell'articolo indicata in alto, sotto il titolo. Le informazioni contenute possono pertanto, nel corso del tempo, subire delle variazioni non riportate in questa pagina, ma in comunicazioni successive o non essere più attuali.

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