Il Testo Unico Sicurezza sul lavoro prevede che tutti i lavoratori devono frequentare un corso obbligatorio che deve essere aggiornato ogni 5 anni ed in caso di nuove assunzioni deve essere svolto entro il termine massimo di 60 giorni dall’assunzione.
Uno degli aspetti che spesso viene trascurato è l’obbligo, per lo svolgimento di tali corsi, di richiedere la collaborazione agli Organismi Paritetici.
Cosa si intende per “collaborazione” con gli Organismi Paritetici?
Il datore di lavoro, almeno 15 giorni dallo svolgimento del corso, deve inoltrare specifica richiesta di collaborazione all’Organismo Paritetico esistente nel territorio e competente per il settore nel quale l’azienda svolge la propria attività.
Nella richiesta inoltrata all’Organismo Paritetico il datore di lavoro indica il percorso formativo che intende avviare per i lavoratori e fornisce alcune informazioni che riguardano le modalità di svolgimento della formazione stessa (programma, durata, contenuti, sede, numero di lavoratori da formare, nome e qualificazione dei docenti, ecc.). Si ricorda che è prevista la presenza massima di 35 partecipanti per ogni corso.
Relativamente alle aziende con più sedi in differenti contesti territoriali, l’Organismo di riferimento può essere individuato avendo riguardo alla sede legale dell’impresa.
L’azienda, nel caso in cui la propria richiesta di collaborazione riceva riscontro da parte dell’Organismo Paritetico competente, è obbligata a tener conto delle indicazioni ricevute nella pianificazione e nella realizzazione della propria attività di formazione.
Qualora invece la richiesta non riceva riscontro nel termine di 15 giorni dall’invio della stessa, il datore di lavoro procede autonomamente alla pianificazione ed alla realizzazione dell’attività di formazione.
Per quali corsi è obbligatoria la richiesta di collaborazione?
L’obbligo per il datore di lavoro di richiedere la collaborazione agli organismi paritetici è previsto per i corsi obbligatori di formazione dei lavoratori in materia di sicurezza sul lavoro (la cui durata può essere, a seconda del livello di rischio dell’azienda di 8, 12 e 16 ore), per i corsi di Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) e per i successivi aggiornamenti.
La richiesta deve essere inoltrata per ogni singolo corso che l’azienda intende attivare e deve essere sottoscritta esclusivamente dal datore di lavoro.
Dove inviare la richiesta di collaborazione?
Per le aziende che applicano i CCNL Settori Commercio e Turismo Confcommercio e che hanno la propria sede, oppure unità, nel territorio della Provincia di Vicenza, la richiesta deve essere indirizzata all’Organismo Paritetico Provinciale presso l’Ente Bilaterale Settore Terziario Provincia di Vicenza al seguente numero di fax 0444/281719.
Per ogni ulteriore informazione e/o chiarimento è possibile contattare gli uffici dell’Ente Bilaterale Settore Terziario della Provincia di Vicenza, via Faccio 38, tel. 0444/964300.
ATTENZIONE: La notizia è riferita alla data di pubblicazione dell'articolo indicata in alto, sotto il titolo. Le informazioni contenute possono pertanto, nel corso del tempo, subire delle variazioni non riportate in questa pagina, ma in comunicazioni successive o non essere più attuali.