A seguito dell’emanazione delle nuove linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento, l'Ispettorato nazionale del lavoro ha fornito al proprio personale indicazioni per l'effettuare ispezioni mirate al controllo della legittimità e regolarità del ricorso a questo strumento.
Oggetto delle linee guida sono unicamente i tirocini formativi, di orientamento, di inserimento/reinserimento lavorativo (c.d. tirocini extracurriculari), mentre sono esclusi i tirocini curriculari, i tirocini previsti per l'accesso alle professioni ordinistiche nonché i periodi di pratica professionale, i tirocini transnazionali svolti all'estero o presso un ente sovranazionale, i tirocini per soggetti extracomunitari promossi all'interno delle quote di ingresso.
Tale decisione deriva dal fatto che la Commissione centrale di coordinamento dell’attività di vigilanza ha inserito i tirocini tra gli ambiti principali di intervento per l’attività di vigilanza per l’anno 2018. I controlli saranno effettuati in collaborazione con le Regioni e le eventuali irregolarità accertate, se gravi, potranno comportare la conversione del rapporto in lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Riqualificazione del rapporto di tirocinio
L’attività di vigilanza in materia sarà principalmente finalizzata alla verifica della genuinità dei rapporti formativi atteso che, in termini generali, l’organizzazione dell’attività dei tirocinanti - benché finalizzata all’apprendimento on the job – può presentare aspetti coincidenti con i profili che tipicamente connotano i rapporti di lavoro subordinato. È pertanto necessario, ad avviso dell’Ispettorato, che la verifica valuti complessivamente le modalità di svolgimento del tirocinio in modo tale da poter ritenere l’attività del tirocinante effettivamente funzionale all’apprendimento e non piuttosto all’esercizio di una mera prestazione lavorativa.
In tal senso, può risultare risolutivo anche la verifica dell’osservanza della normativa regionale, nel cui ambito viene svolto il tirocinio, tenendo presente che la stessa potrebbe anche discostarsi dai principi stabiliti dalle linee guida adottate in Conferenza Stato-Regioni nel 2017.
Più in generale, il personale ispettivo, ove riscontri la violazione delle disposizioni regionali che regolano l’istituto o in caso di mancanza dei requisiti propri del tirocinio, fermo restando un accertamento in concreto della reale natura del rapporto intercorso tra le parti, potrà ricondurre il tirocinio alla forma comune di rapporto di lavoro, ossia il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Di seguito alcune violazioni della normativa regionale che potrebbero verificarsi:
Pertanto, l'attivazione di un tirocinio per attività che non necessitano di un periodo formativo o l'assenza di uno degli elementi essenziali, come pure la violazione dei requisiti soggettivi previsti in capo al tirocinante, al soggetto ospitante e al promotore, si configurano come irregolarità che di per sé compromettono la natura formativa del rapporto.
Anche in assenza di violazioni specifiche della normativa regionale, particolare valore assume, ai fini della ricostruzione della fattispecie in termini di rapporto di lavoro, l'assoggettamento del tirocinante alle medesime regole vigenti per il personale dipendente in relazione, in particolare, alla gestione delle presenze e all'organizzazione dell'orario, oppure l'imposizione al tirocinante di standard di rendimento periodici, rilevati mediante i sistemi di misurazione utilizzati per i lavoratori, in funzione del raggiungimento degli obiettivi produttivi aziendali.
Il superamento della durata massima del tirocinio stabilita dalla legge regionale comporta, invece, peculiari conseguenze sanzionatorie. In tali casi, infatti, la prosecuzione di fatto del rapporto, non più coperto dalla comunicazione preventiva afferente ad un tirocinio scaduto ex lege, non potrà che essere ricondotta ad una prestazione lavorativa che, se connotata dagli indici della subordinazione, comporterà l’applicazione della maxisanzione.
SANZIONI
Le linee guida del 2017 hanno previsto la possibilità di recepire uno specifico apparato sanzionatorio in funzione della sanabilità o meno delle violazioni della normativa regionale.
È prevista l'intimazione alla cessazione del tirocinio, pena l'interdizione per il soggetto promotore e/o ospitante ad attivarne altri nei successivi 12/18 mesi, per le violazioni definite “non sanabili” che riguardano:
L'intimazione deve, invece, essere preceduta da un invito alla regolarizzazione in caso di:
Il tirocinio è soggetto a comunicazione obbligatoria al centro per l'impiego. L'adempimento è a carico del soggetto ospitante, anche se la comunicazione può essere effettuata in sua vece dal soggetto promotore, peraltro già tenuto a provvedere alle assicurazioni obbligatorie.
Da tale obbligo sono, tuttavia, escluse le ipotesi di tirocinio consistenti in un'esperienza prevista all'interno di un percorso formale di istruzione o di formazione, la cui finalità non è direttamente quella di favorire l'inserimento lavorativo, bensì di affinare il processo di apprendimento e di formazione (tirocini curriculari). Pertanto, non sono oggetto di comunicazione i tirocini promossi da soggetti ed istituzioni formative a favore dei propri studenti ed allievi frequentanti, per realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro.
La mancata corresponsione dell'indennità economica, indicata formalmente nel piano formativo, comporta a carico del trasgressore l'irrogazione di una sanzione amministrativa da 1.000 a 6.000 euro.
Per le Regioni che non abbiano ancora recepito le linee guida 2017, trova ancora applicazione la disciplina regionale già adottata.
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