Il Testo Unico Sicurezza sul lavoro prevede che tutti i lavoratori devono frequentare un corso obbligatorio in materia di sicurezza, che deve essere aggiornato ogni 5 anni e che, in caso di nuove assunzioni, deve essere svolto entro il termine massimo di 60 giorni dall’assunzione.
Uno degli aspetti che spesso viene trascurato è l’obbligo, per lo svolgimento di tali corsi, di richiedere la collaborazione ai competenti Organismi Paritetici Provinciali.
Infatti, l’art. 37 del TU Sicurezza prevede che la formazione dei lavoratori, e quella dei loro rappresentanti, deve avvenire in collaborazione con gli Organismi Paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l’attività del datore di lavoro, durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.
Inoltre, l’Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016, da un lato, ha confermato che tale collaborazione è circoscritta solo agli Organismi Paritetici cosi come definiti all’art. 2, c. 1, lettera ee), del D.Lgs. n.81/2008 – eliminando il richiamo agli enti bilaterali non previsti da tale decreto – ove esistenti sia nel territorio che nel settore nel quale opera l’azienda, e, dall’altro, ha precisato che in mancanza, il datore di lavoro deve procedere autonomamente alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione.
Cosa si intende per “collaborazione” con gli Organismi Paritetici.
Il datore di lavoro, almeno 15 giorni dallo svolgimento del corso, deve inoltrare specifica richiesta di collaborazione all’Organismo Paritetico esistente nel territorio e competente per il settore nel quale l’azienda svolge la propria attività.
Nella richiesta inoltrata all’Organismo Paritetico, il datore di lavoro indica il percorso formativo che intende avviare per i lavoratori e fornisce alcune informazioni, che riguardano le modalità di svolgimento della formazione stessa (programma, durata, contenuti, sede, numero di lavoratori da formare, nome e qualificazione dei docenti, ecc.). Si ricorda che è prevista la presenza massima di 35 partecipanti per ogni corso.
Relativamente alle aziende con più sedi in differenti contesti territoriali, l’Organismo di riferimento può essere individuato avendo riguardo alla sede legale dell’impresa.
L’azienda, nel caso in cui la propria richiesta di collaborazione riceva riscontro da parte dell’organismo paritetico competente, deve tener conto delle indicazioni ricevute nella pianificazione e nella realizzazione della propria attività di formazione.
Qualora, invece, la richiesta non riceva riscontro nel termine di 15 giorni dall’invio della stessa, il datore di lavoro procede autonomamente alla pianificazione ed alla realizzazione dell’attività di formazione.
Per quali corsi è obbligatoria la richiesta di collaborazione.
L’obbligo per il datore di lavoro di richiedere la collaborazione agli Organismi Paritetici è previsto per le seguenti tipologie di corsi:
La richiesta deve essere inoltrata per ogni singolo corso che l’azienda deve attivare e deve essere sottoscritta esclusivamente dal datore di lavoro.
Dove inviare la richiesta di collaborazione.
Per le aziende che applicano i CCNL Settori Commercio e Turismo Confcommercio e che hanno la propria sede, oppure unità, nel territorio della provincia di Vicenza, la richiesta deve essere indirizzata all’Organismo Paritetico Provinciale presso l’Ente Bilaterale Settore Terziario Provincia di Vicenza al seguente numero di fax 0444/281719.
Per ogni ulteriore informazione e/o chiarimento è possibile contattare gli uffici dell’Ente Bilaterale Settore Terziario della Provincia di Vicenza, via Faccio 38, tel. 0444/964300.
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