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PENSIONI: L’INTEGRAZIONE AL MINIMO 2018

L'Inps ha aggiornato l’importo, che passa da 501,89 a 507,46 euro. L’integrazione non spetta alle pensioni supplementari e a quelle interamente calcolate con il sistema contributivo

lunedì 21 maggio 2018

Dopo diversi anni in cui le pensioni per gli italiani non si adeguavano all’inflazione, finalmente nel 2018 gli assegni previdenziali sono tornate a salire e l'Inps ha aggiornato i valori per ottenere l'integrazione al trattamento minimo nel 2018. Quest'anno l'importo del trattamento minimo sale dell'1,1% a seguito della rivalutazione dei trattamenti pensionistici erogati dalle forme di previdenza pubblica obbligatoria. Dunque passa dai precedenti 501,89  a 507,46 euro mensili.

In linea generale, possono essere integrate al minimo, tutte le prestazioni previdenziali erogate dall'assicurazione generale obbligatoria, dai fondi speciali dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti,, coltivatori diretti) nonché dai fondi sostitutivi ed esclusivi della stessa (si pensi ad esempio ai lavoratori ex Inpdap). Fanno eccezione le pensioni supplementari, che non possono mai beneficiare dell'integrazione al minimo.

Integrazione al minimo per la pensione contributiva

Nessuna integrazione al minimo è prevista, allo stato attuale, per le pensioni interamente calcolate col sistema contributivo.

Sono calcolate integralmente con tale sistema:

  • le pensioni di chi non possiede contributi versati prima del 1996;
  • le pensioni degli aderenti all’Opzione contributiva;
  • le pensioni degli iscritti alla Gestione Separata, comprese quelle ottenute con il computo da altre gestioni.

Cristallizzazione del trattamento minimo

Se il pensionato perde il diritto all’integrazione, mantiene comunque lo stesso assegno di pensione integrato, ma cristallizzato (cioè fermo) all’ultimo importo: il rateo di pensione resta uguale sino al suo superamento ad opera della perequazione automatica, cioè degli adeguamenti della pensione effettuati ogni anno.

  1. L’integrazione spetta nella misura totale se il reddito personale non supera   6.597 euro: per chi è sposato il limite complessivo sale a 19.790 euro;
  2. nessuna integrazione se il reddito personale supera i 13.193 euro (due volte il minimo) o quando il reddito della coppia supera il tetto di 26.386 euro (quattro volte il minimo).

Se il reddito personale o di coppia è compreso tra i due estremi, l’integrazione avviene in maniera parziale.

Per chi è coniugato la situazione è più complicata: oltre a dover rispettare i limiti reddituali personali bisogna anche rispettare il paletto dei redditi coniugali. Ma solo se la pensione ha decorrenza dal 1994 in poi. In altri termini, per avere l'integrazione al trattamento minimo di pensione bisogna superare un doppio sbarramento: prima si vanno a vedere i redditi personali e, solo se questi non vanno oltre il limite indicato, si va a verificare quello della coppia:

  • limite di reddito personale va da 6.597 a 13.193 euro;
  • limite di reddito di coppia va da 19.790 a 26.386 euro.

Redditi rilevanti per il diritto al trattamento minimo

Non tutti i redditi, ad ogni modo, devono essere contati nella soglia limite, in quanto sono esclusi:

  • il reddito della casa di abitazione;
  • la pensione da integrare al minimo;
  • il Tfr ed i trattamenti assimilati, comprese le relative anticipazioni;
  • i redditi esenti da Irpef, come le pensioni di guerra, le rendite Inail, le pensioni degli invalidi civili, i trattamenti di famiglia, etc.

Tutti gli altri redditi, invece, devono essere inclusi nel conteggio.

Si rammenta che oltre all'integrazione al trattamento minimo i pensionati tra i 60 e 64 anni possono ottenere anche nel 2018 una quota aggiuntiva sull'assegno pari a 25,83 euro al mese che salgono a 82,64 euro per chi ha un’età che si colloca tra 65 e i 69 anni e può salire ulteriormente dai 70 anni per effetto dell’incremento al milione. 

I limiti di reddito per la concessione delle suddette quote aggiuntive risultano, tuttavia, più stringenti rispetto all'integrazione al trattamento minimo pertanto il diritto all'integrazione non determina necessariamente l'attribuzione di quote aggiuntive. 

Per qualsiasi problematica attinente l’argomento trattato, o per altra questione di natura previdenziale, il Patronato 50&PiùEnasco offre tutta la consulenza e l’assistenza necessarie. L’invito è dunque quello di rivolgersi alla sede di Vicenza (in via Faccio 38 – tel. 0444 964300) oppure alle sedi mandamentali Confcommercio della provincia per ottenere la consulenza degli esperti.

ATTENZIONE: La notizia è riferita alla data di pubblicazione dell'articolo indicata in alto, sotto il titolo. Le informazioni contenute possono pertanto, nel corso del tempo, subire delle variazioni non riportate in questa pagina, ma in comunicazioni successive o non essere più attuali.

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