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QUATTORDICESIMA MENSILITÀ, COSA CAMBIA CON IL NUOVO CCNL PUBBLICI ESERCIZI

In base al nuovo Contratto collettivo nazionale per i dipendenti dei settori Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva-Turismo sottoscritto in data 8 febbraio 2018, nel calcolo della Quattordicesima mensilità di questo settore non va più considerato l’importo degli scatti di anzianità maturati

martedì 19 giugno 2018

La Quattordicesima è fondamentalmente una mensilità aggiuntiva che viene versata con il mese di giugno di ogni anno. Per il 2018, però, c’è da considerare un cambiamento introdotto dopo che è stato sottoscritto (lo scorso 8 febbraio 2018) il nuovo CCNL per i dipendenti dei settori Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale e Turismo.
Prima di vedere da vicino questa novità, va ricordato che tale contratto sostituisce il precedente CCNL TURISMO del 20 febbraio 2010, (rinnovato il 18 gennaio 2014 solo per i settori Alberghi e Campeggi), il quale ha terminato la propria validità di applicazione al 31 dicembre 2017. Il contratto Pubblici Esercizi, quindi, non trova applicazione per le aziende Alberghiere e Campeggi, nonché alle Agenzie di Viaggio. Si tratta, dunque, di un Contratto collettivo nuovo, autonomo ed indipendente rispetto ai precedenti CCNL.

Un contratto più vicino ai bisogni del settore
Riassumendo alcuni aspetti salienti del nuovo CCNL, va detto che per quanto riguarda la parte normativa, i nuovi assunti maturano i permessi (ROL) al 50% dopo il primo biennio dall’assunzione e al 100% dopo aver maturato 4 anni di permanenza in azienda. E’ stata inoltre introdotta la "banca delle ore" per gestire la flessibilità negativa e positiva. Gli scatti di anzianità, poi, maturano ogni quattro anni invece che ogni tre e non incidono ai fini del calcolo del TFR e della Quattordicesima mensilità.
 
Quattordicesima mensilità
Per quanto riguarda la Quattordicesima, viene confermata la corresponsione con la retribuzione del mese di giugno, di una mensilità della retribuzione in atto al 30 giugno di ciascun anno. L’importo della mensilità aggiuntiva è ottenuto dalla somma delle frazioni di ciascun mese, con il riconoscimento di un rateo mensile per ogni 30 giorni di calendario, nonché per l’eventuale frazione residua pari o superiore a 15 giorni. Nel calcolo della Quattordicesima mensilità, di questo settore, non va più considerato l’importo degli scatti di anzianità maturati.

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