Dal 1° luglio i datori di lavoro o committenti non potranno più pagare le retribuzioni per mezzo di denaro contante. Lo stabilisce la Legge di Bilancio 2018 (art.1, commi 910-914 della legge 205/2017). Detto divieto riguarda tutte le tipologie contrattuali di lavoro subordinato, indipendentemente dalla brevità del rapporto di lavoro.
E’ il caso, dunque, dei rapporti di lavoro subordinati a tempo indeterminato, determinato, intermittente, somministrazione, apprendistato ed ai soci di cooperativa. Inoltre, la disposizione estende il divieto anche ai compensi erogati ai collaboratori coordinati e continuativi.
La retribuzione dovrà essere corrisposta attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi:
Il divieto di retribuzione in contanti prescinde dall’ammontare della retribuzione corrisposta. Non è stata prevista, infatti, una soglia minima retributiva oltra la quale ha effetto il divieto, né la possibilità di frazionare la retribuzione in pagamenti in contanti infra-mensili.
Per il datore di lavoro o committente che viola il divieto di corrispondere le retribuzioni in contanti, è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 5.000.
La norma precisa, inoltre, un particolare importante: ossia che la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione. La sottoscrizione del cedolino serve esclusivamente ad attestare la consegna, ma non rappresenta in alcun modo un’attestazione dell’avvenuto pagamento.
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