Con l’Ordinanza n. 11170 del 9 maggio 2018, la Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che, per gli incidenti accorsi al lavoratore somministrato, la responsabilità ricade esclusivamente sull’azienda utilizzatrice, e non sull’Agenzia di lavoro, se quest’ultima ha trasferito in capo all’utilizzatore gli obblighi riguardanti la formazione e l’informazione sui rischi lavorativi.
La Cassazione precisa che il trasferimento delle responsabilità degli obblighi di informazione nei riguardi del “somministrato”, su tutto ciò che concerne il rischio per la sicurezza e la salute come parte integrante delle attività produttive e di formazione per l’uso delle attrezzature, si può presuppore solo ed esclusivamente in caso di accordo esplicito tra le parti. Tale intesa deve essere riportata nel contratto individuale di lavoro.
In questo modo “l’accordo in questione […] diviene opponibile anche al lavoratore, con ciò determinando l’ampliamento dell'obbligazione assunta dall’utilizzatore e l'esclusione della responsabilità del somministratore”.
La recente Ordinanza del 9 maggio richiama poi la normativa di riferimento (art. 23, comma 5, D.Lgs. n. 276/2003, oggi sostituito dall’art. 35 D.Lgs. n.81/2015) che incentra “sull’utilizzatore il compito di provvedere per i lavoratori somministrati a tutti gli obblighi di sicurezza cui è tenuto per i propri dipendenti e […] tale previsione di estensione in capo all’utilizzatore rende questo responsabile di ogni evento si verifichi durante la prestazione lavorativa da lui diretta e quindi afferma la sua piena responsabilità rispetto alle conseguenze dannose verificatesi”.
Attenzione ai corsi ed al contratto individuale di lavoro
E’ evidente che per il datore di lavoro dell’Azienda utilizzatrice diviene fondamentale verificare sempre il grado e l’entità della formazione del lavoratore, pregressa al suo utilizzo, al fine di compiere un’eventuale integrazione della stessa, in riferimento al livello dei rischio della mansione che andrà a svolgere e al contesto lavorativo dove verrà inserito.
Particolare rilievo assume il riscontro e la verbalizzazione dell’informazione sui rischi aziendali fatta al lavoratore in somministrazione. Ugualmente importante risulta essere lo svolgimento di un opportuno addestramento in riferimento alle eventuali attrezzature / impianti che il lavoratore dovrà utilizzare.
Rimane fermo che se la mansione ne prevede l’obbligo, il lavoratore somministrato, prima di essere adibito all’attività lavorativa, deve essere sottoposto anche alla Sorveglianza Sanitaria.
A chi rivolgersi?
Per visualizzare il calendario completo dei corsi di Formazione per Lavoratori, Dirigenti, Preposti e Datori di Lavoro che svolgono direttamente i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione e, più in generale, per tutti i corsi relativi alla sicurezza sul lavoro si consiglia di consultare il sito www.esacformazione.it.
Per ogni ulteriore informazione, ed anche per una verifica della situazione aziendale, è a disposizione l’Ufficio Sicurezza e Ambiente di Confcommercio Vicenza (tel. 0444/964300).
ATTENZIONE: La notizia è riferita alla data di pubblicazione dell'articolo indicata in alto, sotto il titolo. Le informazioni contenute possono pertanto, nel corso del tempo, subire delle variazioni non riportate in questa pagina, ma in comunicazioni successive o non essere più attuali.