Come già comunicato dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro (a prescindere dalla forma giuridica) ed i committenti non possono più corrispondere la retribuzione/compenso ai lavoratori (dipendenti, collaboratori e soci di cooperativa), o loro anticipi, per mezzo di denaro contante.
La retribuzione (o il compenso) deve essere corrisposta ai lavoratori, da parte dei datoridi lavoro (o committenti), tramite banca/ufficio postale utilizzando esclusivamente una delle seguenti modalità:
In relazione ai soci lavoratori di cooperativa che siano anche “prestatori” (ovvero intrattengano con la cooperativa un rapporto di prestito sociale) è ammesso il pagamento delle retribuzioni attraverso versamenti sul “libretto del prestito”, aperto presso la medesima cooperativa, a condizione che:
REGIME SANZIONATORIO
I datori di lavoro/committenti che violano l’obbligo in esame e che, pertanto, effettuano il pagamento delle retribuzioni/compensi utilizzando denaro contante sono soggetti ad una sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro.
L’articolo 1, comma 913, della Legge n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) stabilisceinfatti che:
“Al datore di lavoro o committente che viola l’obbligo di cui al comma 910 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro.”
In riferimento alla contestazione dell’illecito, l’INL, con la Nota n. 5828 del 4 luglio 2018, ha fornito puntuali indicazioni in merito al calcolo della sanzione amministrativa.
In particolare, alla luce della formulazione della suddetta norma, l’INL precisa che:
In tal caso, la sanzione sarà pari a euro 1.666,66 x 3 = euro 5.000,00.
Il medesimo importo si calcola qualora, per lo stesso periodo (3 mensilità), i lavoratori interessati dalla violazione siano in numero minore o maggiore. La determinazione della sanzione, infatti, non tiene conto del numero dei lavoratori coinvolti ma, in caso di pagamenti mensili, del numero dei mesi per i quali si è protratto l’illecito.
ATTENZIONE: La notizia è riferita alla data di pubblicazione dell'articolo indicata in alto, sotto il titolo. Le informazioni contenute possono pertanto, nel corso del tempo, subire delle variazioni non riportate in questa pagina, ma in comunicazioni successive o non essere più attuali.