Andiamo ad esaminare le modifiche al contratto a tempo determinato.
Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi (senza necessità di motivarne le ragioni).
Un termine avente una durata superiore (e comunque non oltre ventiquattro mesi) può essere apposto solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività per esigenze sostitutive di altri lavoratori;
b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria.
L’apposizione del termine deve risultare da atto scritto (salvo che per i rapporti di durata inferiore ai 12 giorni): l’atto scritto contiene, in caso di rinnovo, la specificazione delle esigenze in base alle quali il contratto è stipulato; in caso di proroga dello stesso rapporto tale indicazione è necessaria solo quando il termine complessivo eccede i dodici mesi.
Il limite dei ventiquattro mesi di durata complessiva non può essere superato neppure nel caso di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro.
Si tiene conto anche dei periodi di missione svolti tra i medesimi soggetti nell'ambito di somministrazioni di lavoro a tempo determinato.
Il contratto può essere rinnovato solo motivandolo con una delle causali (di cui sopra).
Il contratto può essere prorogato liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente, solo in presenza delle causali.
I contratti per attività stagionali possono essere rinnovati e prorogati, senza dover indicare alcuna causale, anche dopo i 12 mesi.
Il numero massimo di proroghe è di quattro volte nell'arco di ventiquattro mesi a prescindere dal numero dei contratti. Qualora il numero delle proroghe sia superiore, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della quinta proroga.
Il contributo aggiuntivo sui contratti a tempo determinato è aumentato di 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in somministrazione.
Le nuove disposizioni trovano applicazione ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati successivamente all’entrata in vigore del presente decreto nonché ai rinnovi ed alle proroghe dei contratti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
ALCUNE PRECISAZIONI - FAQ
1) L’indicazione di una delle motivazioni (causali) per la stipula del CTD è richiesta in caso di rinnovo? Sì, l’indicazione di una causale è richiesta nel caso venga stipulato un CTD tra gli stessi soggetti per lo svolgimento di medesime mansioni anche qualora la somma dei rapporti NON raggiunga i 12 mesi.
2) L’indicazione di una delle motivazioni (causali) per la stipula del CTD è richiesta in caso di proroga? Sì, ma solo qualora la proroga faccia superare la durata di i 12 mesi al CTD.
3) Al fine del raggiungimento del limite massimo di 4 proroghe si contano anche quelle effettuate nel corso di precedenti rapporti a tempo determinato? Sì, si contano tutte le proroghe sottoscritte in precedenza.
4) Ci sono conseguenze per i CTD in corso? No, i CTD già sottoscritti proseguono fino alla loro naturale scadenza. In caso di rinnovo o proroga dovranno però conformarsi alla nuova disciplina.
5) Il contributo aggiuntivo dello 0,5% si applica in caso di proroga? No, il testo del Decreto si riferisce ai casi di rinnovo.
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