Il Testo Unico Sicurezza (TU) impone al Datore di lavoro di valutare i rischi della propria azienda e di elaborare il relativo Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).
Il DVR deve essere sottoscritto dal datore di lavoro, dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), dal Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) o dal Rappresentate dei lavoratori per la sicurezza Territoriale (RLST) e, nei casi nei quali è obbligatoria la sorveglianza sanitaria, dal medico competente.
Il DVR deve essere custodito presso l’unità produttiva alla quale di riferisce la valutazione.
Quando il documento di valutazione dei rischi deve essere aggiornato e riesaminato?
Il DVR deve essere rielaborato:
Il DVR deve essere rielaborato nel termine di 30 giorni dal verificarsi delle rispettive causali ed il datore di lavoro deve dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell'aggiornamento delle misure di prevenzione adottate, fornendo immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
Attenzione agli aggiornamenti normativi
Al di fuori delle ipotesi sopra indicate, può essere necessario aggiornare il DVR anche a seguito di modifiche normative.
Ad esempio, un’importante novità legislativa è sopraggiunta nel 2013, anno in cui è stata eliminata la possibilità per le aziende fino a 10 dipendenti di potersi avvalere dell’autocertificazione. A far data dal 1° luglio 2013 anche tali aziende sono state obbligate a redigere un DVR completo.
Attenzione anche al documento di valutazione del rischio stress lavoro correlato ed alle altre valutazioni tecniche
La valutazione del rischio stress lavoro correlato è parte integrante della valutazione dei rischi e viene effettuata (come per gli altri fattori di rischio) dal datore di lavoro, avvalendosi del RSPP, con il coinvolgimento del medico competente, se nominato nei casi previsti, e previa consultazione del RLS o del RLST.
Tale valutazione presuppone un monitoraggio della situazione aziendale e, secondo quanto previsto dalle linee guida l’INAIL, è necessario procedere ad una nuova valutazione trascorsi due/tre anni dall’ultima valutazione effettuata.
Vi sono poi dei casi nei quali lo svolgimento dell’attività lavorativa comporta l’esposizione a rischi particolari che richiedono specifiche valutazioni.
Così, ad esempio, nel caso di esposizione ad agenti fisici (rumore, vibrazioni, microclima …) viene elaborato uno specifico documento che in ogni caso deve poi essere aggiornato ogni 4 anni, oltre che in occasione di modifiche sostanziali della struttura aziendale oppure nell’ipotesi in cui l’aggiornamento è reso necessario dagli esiti della sorveglianza sanitaria.
Un esempio pratico
Per chiarire quanto riportato, può essere utile un caso pratico, considerando le scadenze e le diverse responsabilità delle figure coinvolte.
Prendiamo il caso di una nuova impresa che ha iniziato la propria attività di vendita al dettaglio nel gennaio 2016 e che ha provveduto ad elaborare il DVR, con valutazione del rischio stress lavoro correlato, oltre che alla partecipazione ai corsi obbligatori previsti (RSPP, prevenzione incendi, primo soccorso, formazione lavoratori).
Nel gennaio 2017 l’azienda ha proceduto ad un ampliamento acquistando un annesso locale, da adibire a magazzino, un muletto per le operazioni di movimentazione merce ed assumendo per tale nuova mansione un magazziniere. In base a quanto sopra evidenziato, il DVR redatto nel 2016 deve essere rielaborato entro trenta giorni dalle modifiche apportate alla struttura aziendale. Inoltre, il datore di lavoro, a seguito dell’acquisto del muletto, ha l’obbligo di provvedere alla nomina del Medico Competente che contribuirà alla revisione del DVR, elaborando un protocollo di sorveglianza sanitaria adeguato alla nuova mansione. Rimane fermo che l’utilizzo del muletto comporta, oltre ai necessari adeguamenti per le corrispondenti voci tariffa Inail, la necessità del possesso di specifica abilitazione (corso utilizzo carrelli elevatori) in capo al magazziniere neoassunto.
Conclusione
E’ evidente che il Documento di Valutazione dei Rischi non è un documento statico, che una volta elaborato può essere dimenticato ed archiviato come pratica assolta, bensì un documento che costituisce parte integrante dell’azienda, seguendone l’evoluzione ed i cambiamenti strutturali, organizzativi e tecnici, con l’obiettivo di monitorare periodicamente e tempestivamente l’insorgenza (o la scomparsa) di eventuali rischi per i lavoratori, nonché le relative misure preventive e protettive.
Per ogni ulteriore informazione e/o chiarimento, e per assistenza alle aziende in merito all’attuazione degli obblighi previsti dal Testo Unico Sicurezza (redazione e verifica del documento di valutazione dei rischi, sorveglianza sanitaria…) è a disposizione presso Confcommercio Vicenza l’Ufficio Sicurezza tel. 0444964300. Inoltre Esac Formazione organizza periodicamente tutti i corsi obbligatori in materia di sicurezza sul lavoro (RSPP, prevenzione incendi, primo soccorso, formazione lavoratori, muletti…) consultabili anche sul sito www.esacformazione.it.
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