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TEMPO DETERMINATO E SOMMINISTRAZIONE: LA NUOVA DISCIPLINA

È stata pubblicata la legge n. 96 del 2018 che ha convertito, con importanti modificazioni, il così detto Decreto Dignità. Riepiloghiamo quali sono i nuovi limiti e le condizioni di utilizzo di questi tipi di contratto

martedì 18 settembre 2018

L’ultimo atto per il così detto “Decreto Dignità” è la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 186/2018, avvenuta ad agosto, del testo definitivo della Legge n. 96 del 9 agosto 2018 di conversione. Vediamone da vicino i principali contenuti che saranno approfonditi anche in una serie di incontri territoriali di cui vi informiamo in questo articolo.

Sottolineiamo innanzitutto come l’articolo 1 del Decreto Dignità, così come convertito dalla Legge n. 96/2018, preveda l’applicazione della nuova disciplina:

  • ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati successivamente all’entrata in vigore del decreto (avvenuta il 14 luglio 2018); nonché
  • ai rinnovi ed alle proroghe intervenuti successivamente alla data del 31 ottobre 2018 (c.d. Periodo transitorio)

Apposizione del termine e durata massima

Il termine di durata apposto al contratto di lavoro subordinato può essere:

  • non superiore a 12 mesi, senza la necessità di indicare alcuna causale giustificatrice (contratto “acausale”);
  • non superiore a 24 mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti causali:
  1. esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
  2. esigenze connesse ad incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria.

È previsto inoltre che:

  • la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, non possa superare i 24 mesi;
  • qualora il suddetto limite di 24 mesi venga superato, per effetto di un unico contratto o di una successione di contratti, il rapporto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di tale superamento.

Proroghe e rinnovi
Sono totalmente confermate le novità introdotte su proroghe e rinnovi:

  • il contratto può essere rinnovato solo a fronte delle causali giustificatrici (riportate sopra) previste per il superamento dei 24 mesi di durata del contratto a termine;
  • il contratto può essere prorogato (nel limite di 4 proroghe complessive) liberamente nei primi 12 mesi e, successivamente, solo in presenza delle causali giustificatrici.

Violazioni

È chiarito esplicitamente che nei seguenti casi di violazione della disciplina il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato:

  • stipulazione di un contratto di durata superiore a dodici mesi in assenza delle causali giustificatrici;
  • rinnovo di un contratto in assenza delle causali giustificatrici;
  • proroga del contratto oltre i dodici mesi in assenza delle causali giustificatrici;
  • proroga del contratto per un numero di volte superiore a quattro.

Incremento contribuzione contratto a termine

La Legge di conversione non ha modificato la previsione di incremento della contribuzione addizionale per le prestazioni di lavoro a termine.
Pertanto, la contribuzione pari all’1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (prevista dalla disciplina di cui all’art. 2, comma 28, della Legge n. 92/2012), sarà incrementata di “0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in somministrazione”.
Evidenziamo che l’incremento della contribuzione addizionale non si applica ai contratti di lavoro domestico.

La somministrazione di lavoro dopo il “Decreto Dignità”

Per somministrazione di lavoro si intende la fornitura professionale di lavoratori/lavoratrici attuata da un soggetto autorizzato così detto somministratore a beneficio di un utilizzatore. La somministrazione di lavoro coinvolge tre soggetti:

  1. il lavoratore/lavoratrice;
  2. l’utilizzatore = azienda, professionista o pubblica amministrazione;
  3. il somministratore = agenzie di somministrazione di lavoro registrate presso il Ministero del Lavoro, dove è istituito un apposito Albo delle Agenzie per il Lavoro.

Il decreto Dignità è intervenuto sulle regole e sui limiti di gestione dei rapporti di lavoro in somministrazione a tempo determinato.
La nuova disciplina dei contratti a termine si applica, con i necessari adattamenti, anche a questa tipologia contrattuale che diviene meno flessibile e più onerosa per il datore di lavoro, a seguito dell’inasprimento della contribuzione addizionale, pari all'1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.
In particolare, al contratto di somministrazione a termine si applica:

  • la durata massima di 24 mesi;
  • l’obbligo di indicare una causale dopo 12 mesi;
  • il numero massimo di 4 proroghe possibili, nonché il limite massimo di assunti a termine, pari ora al 30% dell’organico.

È in ogni caso esente da limiti quantitativi la somministrazione a tempo determinato di lavoratori disoccupati che godono da almeno 6 mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali e di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati.

Reintrodotto, inoltre, il reato di somministrazione fraudolenta, quando la somministrazione di lavoro è posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore. In questo caso il somministratore e l'utilizzatore sono puniti con la pena dell'ammenda di 20 euro per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione.

Il testo della legge di conversione (legge n. 96/2018) prevede esplicitamente che è fatta salva la possibilità di libera stipulazione tra le parti del primo contratto a tempo determinato di durata comunque non superiore a 12 mesi di lavoro in assenza di specifiche necessità.
L’eventuale rinnovo o proroga del contratto sarà possibile esclusivamente a fronte di esigenze:

  • temporanee ed oggettive, estranee all’ordinaria attività del datore di lavoro, nonché sostitutive;
  • connesse ad incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria;
  • relative alle attività stagionali e a picchi di attività.

Tutte le limitazioni sopra elencate devono essere rispettate dall’Utilizzatore (azienda) e non dall’agenzia.

Data la complessità della materia, informiamo che sono stati organizzati degli incontri di  approfondimento sul così detto “Decreto Dignità”, secondo il seguente calendario:

  • 26 settembre 2018 ore 14.00 sede mandamentale di ARZIGNANO - Via Kennedy, 14
  • 2 ottobre 2018 ore 14.00 sede mandamentale di VALDAGNO - Via Gen. Dalla Chiesa, 31
  • 3 ottobre 2018 ore 14.00 sede mandamentale di LONIGO - Viale della Vittoria, 25/c
  • 9 ottobre 2018 ore 10.00 sede provinciale di VICENZA - Via L. Faccio, 38
  • 16 ottobre  2018 ore 14.00 sede mandamentale di MAROSTICA - Via Campo Marzo, 23

Per qualsiasi informazione potete rivolgervi all’ufficio sindacale di Confcommercio Vicenza (tel. 0444 964300)

ATTENZIONE: La notizia è riferita alla data di pubblicazione dell'articolo indicata in alto, sotto il titolo. Le informazioni contenute possono pertanto, nel corso del tempo, subire delle variazioni non riportate in questa pagina, ma in comunicazioni successive o non essere più attuali.

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