L’ultimo atto per il così detto “Decreto Dignità” è la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 186/2018, avvenuta ad agosto, del testo definitivo della Legge n. 96 del 9 agosto 2018 di conversione. Vediamone da vicino i principali contenuti che saranno approfonditi anche in una serie di incontri territoriali di cui vi informiamo in questo articolo.
Sottolineiamo innanzitutto come l’articolo 1 del Decreto Dignità, così come convertito dalla Legge n. 96/2018, preveda l’applicazione della nuova disciplina:
Apposizione del termine e durata massima
Il termine di durata apposto al contratto di lavoro subordinato può essere:
È previsto inoltre che:
Proroghe e rinnovi
Sono totalmente confermate le novità introdotte su proroghe e rinnovi:
Violazioni
È chiarito esplicitamente che nei seguenti casi di violazione della disciplina il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato:
Incremento contribuzione contratto a termine
La Legge di conversione non ha modificato la previsione di incremento della contribuzione addizionale per le prestazioni di lavoro a termine.
Pertanto, la contribuzione pari all’1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (prevista dalla disciplina di cui all’art. 2, comma 28, della Legge n. 92/2012), sarà incrementata di “0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in somministrazione”.
Evidenziamo che l’incremento della contribuzione addizionale non si applica ai contratti di lavoro domestico.
La somministrazione di lavoro dopo il “Decreto Dignità”
Per somministrazione di lavoro si intende la fornitura professionale di lavoratori/lavoratrici attuata da un soggetto autorizzato così detto somministratore a beneficio di un utilizzatore. La somministrazione di lavoro coinvolge tre soggetti:
Il decreto Dignità è intervenuto sulle regole e sui limiti di gestione dei rapporti di lavoro in somministrazione a tempo determinato.
La nuova disciplina dei contratti a termine si applica, con i necessari adattamenti, anche a questa tipologia contrattuale che diviene meno flessibile e più onerosa per il datore di lavoro, a seguito dell’inasprimento della contribuzione addizionale, pari all'1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.
In particolare, al contratto di somministrazione a termine si applica:
È in ogni caso esente da limiti quantitativi la somministrazione a tempo determinato di lavoratori disoccupati che godono da almeno 6 mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali e di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati.
Reintrodotto, inoltre, il reato di somministrazione fraudolenta, quando la somministrazione di lavoro è posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore. In questo caso il somministratore e l'utilizzatore sono puniti con la pena dell'ammenda di 20 euro per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione.
Il testo della legge di conversione (legge n. 96/2018) prevede esplicitamente che è fatta salva la possibilità di libera stipulazione tra le parti del primo contratto a tempo determinato di durata comunque non superiore a 12 mesi di lavoro in assenza di specifiche necessità.
L’eventuale rinnovo o proroga del contratto sarà possibile esclusivamente a fronte di esigenze:
Tutte le limitazioni sopra elencate devono essere rispettate dall’Utilizzatore (azienda) e non dall’agenzia.
Data la complessità della materia, informiamo che sono stati organizzati degli incontri di approfondimento sul così detto “Decreto Dignità”, secondo il seguente calendario:
Per qualsiasi informazione potete rivolgervi all’ufficio sindacale di Confcommercio Vicenza (tel. 0444 964300)
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