Come noto, in data 8 febbraio 2018 tra FIPE (Federazione Italiana Pubblici Esercizi), ANGEM (Associazione Nazionale delle Aziende di Ristorazione Collettiva e Servizi vari), LEGACOOP PRODUZIONE E SERVIZI, FEDERLAVORO E SERVIZI CONFCOOPERATIVE, AGCI Servizi, FILCAMS – CGIL, FISASCAT – CISL, UILTUCS – UIL, è stato stipulato l’accordo per il primo CCNL per i dipendenti da aziende dei settori pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale e turismo, che decorre dal 1° gennaio 2018 e scade il 31 dicembre 2021.
Le Parti, in data 17 luglio 2018, hanno sottoscritto la stesura definitiva del CCNL, il cui testo ufficiale si compone di XIII titoli, 271 articoli e 14 allegati. Si segnala che in tale sede sono state apportate alcune integrazioni in materia di:
RETRIBUZIONE LAVORATORI EXTRA E DI SURROGA
In sede di stesura definitiva del CCNL sono stati definiti gli importi di retribuzione spettante ai lavoratori extra e di surroga non solo relativi al 1° gennaio 2018, già forniti con l’accordo dell’8 febbraio 2018, ma anche alle successive scadenze (art. 164 CCNL).
Pertanto, in mancanza della determinazione della retribuzione del personale extra e di surroga da parte della contrattazione integrativa territoriale, il compenso orario omnicomprensivo lordo rapportato ad un servizio minimo di 4 ore viene fissato nelle seguenti misure:
TRATTENUTA PASTO
Nell’Allegato C del testo ufficiale del CCNL relativo alla convenzione per la somministrazione del vitto si dispone che, nell’ipotesi di fruizione della somministrazione dei pasti dai rispettivi datori di lavoro fornitori, i lavoratori devono corrispondere il prezzo relativo al singolo pasto che, fermo restando quanto previsto a livello aziendale o territoriale, risulta pari a 0,85 euro.
Viene confermato l’incremento del prezzo del vitto (da trattenere in busta paga al lavoratore) in atto nelle varie province o nelle aziende nelle seguenti misure:
LAVORO A TEMPO PARZIALE
Nell’ambito delle misure contrattuali a tutela della genitorialità (artt. 199 ss. del CCNL) è stata introdotta un’ulteriore ipotesi di ricorso al lavoro part-time da parte di genitori che devono assistere, nell’inserimento scolastico, figli con problematiche di apprendimento quali la dislessia (art. 206 CCNL). Infatti, in presenza di problemi di salute del figlio che comportino difficoltà di apprendimento ex Legge n. 170/2010, a seguito di certificazione DSA o DSP da parte del servizio sanitario pubblico o di comunicazione intervenuta da parte degli istituti scolastici alla lavoratrice madre o, in alternativa, al lavoratore padre sono concessi, su richiesta, turni di lavoro agevolati o, alternativamente, la possibilità della trasformazione temporanea del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, nell’ambito del 5% della forza occupata nell’unità produttiva.La determinazione delle modalità di fruizione di tali agevolazioni è demandata a livello aziendale o comunque tenendo in considerazione le esigenze organizzative dell’azienda e dei genitori.
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