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LOCALITA’ TURISTICHE E CITTA’ D’ARTE: A VICENZA PIU’ FLESSIBILITA’ NEI CONTRATTI

L’accordo sottoscritto il 30 ottobre consente di assumere, in caso di necessità, derogando ad alcune limitazioni imposte dal “Decreto Dignità”

venerdì 23 novembre 2018

Il Vicentino ha una vocazione a prevalente economia turistica e nei comuni montani, oltre che nei centri storici delle città d’arte della provincia, le attività commerciali sono soggette ad importanti variazioni occupazionali  stagionali legate alle festività di fine anno, alla Pasqua ed al periodo estivo.

L’utilizzo del contratto a termine, quale strumento con cui soddisfare queste esigenze di flessibilità, è stato reso più difficoltoso dopo le recenti modifiche introdotte dal  “Decreto Dignità”.

A questo proposito Confcommercio Vicenza e le Organizzazioni sindacali di categoria hanno sottoscritto un contratto pensato e condiviso per rispondere alle esigenze delle aziende che operano in contesti territoriali fortemente condizionati dall’intensificazione dell’attività in alcuni periodi dell’anno e che necessitano di gestire picchi di lavoro con personale dipendente assunto esclusivamente per tali esigenze.

Le località a prevalente vocazione turistica sono quelle individuate a suo tempo nella delibera n. 311/2012 della Provincia di Vicenza e nello specifico: il territorio dei comuni di Asiago, Conco, Enego, Foza, Gallio, Lusiana, Recoaro Terme, Roana, Rotzo, Tonezza del Cimone ed i “Centri Storici” dei Comuni di Bassano del Grappa, Marostica, Schio e Vicenza.

I periodi di applicazione sono:

  • dal primo dicembre al trentuno marzo;
  • nelle due settimane che precedono e seguono la Pasqua;
  • dal primo giugno al trenta settembre.

L’accordo permette alle aziende del sistema Confcommercio di assumere in caso di necessità, derogando ad alcune limitazioni imposte dal “Decreto Dignità”, previa richiesta alla Commissione Paritetica dell’Ente Bilaterale Settore Terziario di Vicenza.

Quali sono le limitazioni a cui è possibile derogare attraverso questo accordo?
Le assunzioni di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, effettuate ai sensi dell’accordo del 30.10.2018, non sono soggette:

  • ai limiti quantitativi previsti dalla legge o dal CCNL;
  • al limite di durata massima pari a 24 mesi previsto dalla legge;
  • alle condizioni richieste dalla legge per effettuare i rinnovi del contratto “causali”.

Si evidenzia infine che il lavoratore a termine stagionale ha diritto di precedenza con riferimento a nuove assunzioni a termine effettuate dallo stesso datore di lavoro per le medesime attività stagionali. 

ATTENZIONE: La notizia è riferita alla data di pubblicazione dell'articolo indicata in alto, sotto il titolo. Le informazioni contenute possono pertanto, nel corso del tempo, subire delle variazioni non riportate in questa pagina, ma in comunicazioni successive o non essere più attuali.

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