L’INPS, con la Circolare n. 103 del 17 ottobre 2018, ha fornito chiarimenti sulle novità introdotte dalla Legge n. 96/2018 ed in particolare sull’estensione della platea di potenziali utilizzatori delle prestazioni occasionali nell’ambito del turismo.
Il comma 1, lett. c) dell’articolo 2-bis della Legge n. 96/2018 (Decreto Dignità) ha modificato il comma 14, lettera a) dell’articolo 54-bis del DL n. 50/2017, prevedendo che:
“È vietato il ricorso al contratto di prestazione occasionale:
a) da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato, ad eccezione delle aziende alberghiere e delle strutture ricettive che operano nel settore del turismo, per le attività lavorative rese dai soggetti di cui al comma 8, e che hanno alle proprie dipendenze fino a otto lavoratori.”
Perciò, nelle aziende alberghiere e nelle strutture ricettive che operano nel settore del turismo, il limite di lavoratori subordinati impiegati oltre i quali non è più possibile fare ricorso alle prestazioni occasionali passa da 5 a 8 dipendenti a tempo indeterminato.
L’Istituto ha individuato gli appartenenti a tale categoria come tutti i datori di lavoro la cui attività, svolta in via principale o prevalente, afferisca ad uno dei seguenti codici ATECO2007 (per la determinazione dell’appartenenza alle categorie fa fede l’iscrizione presso il Registro delle Imprese):
In assoluta contraddizione con tale ampliamento, viene però chiarito che le prestazioni occasionali a favore delle suddette aziende alberghiere e strutture ricettive, che occupano fino a 8 dipendenti, possono essere svolte solamente da lavoratori appartenenti alle seguenti categorie:
È evidente che la disciplina modificata dal Decreto Dignità comporti di fatto una “restrizione” rispetto al passato, perché se è vero che è stato ampliato il novero delle aziende potenzialmente utilizzatrici della fattispecie, per le stesse è stata ridotta notevolmente la platea di soggetti impiegabili, dovendo gli stessi appartenere ad una delle categorie di lavoratori indicate in precedenza.
La disposizione di legge e le indicazioni dell’INPS difficilmente possono essere interpretate in modo diverso e pertanto i datori di lavoro che rientrano nei codici ATECO oggetto della circolare Inps devono prestare attenzione nel ricorso al lavoro occasionale, avendo cura di verificare che il prestatore d’opera appartenga ad una delle categorie previste dal comma 8 dell’art. 54-bis del DL n. 50/2017.
ASPETTI SANZIONATORI
La violazione di uno dei divieti previsti dal comma 14 dell’articolo 54-bis del DL n. 50/2017, quindi l’impiego di un lavoratore da parte di un utilizzatore non autorizzato o in un appalto di opere o di servizi, comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 2.500, per ogni prestazione lavorativa giornaliera della quale risulti accertata la violazione.
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