L’art. 293 CCNL Turismo prevede che il personale dipendente da pubblici esercizi abbia diritto alla retribuzione maggiorata di una percentuale a seconda della durata dell’ingaggio:
Questa previsione è inserita nel Capo II del CCNL Turismo dedicato ai contratti a termine e aziende di stagione.
La ratio della norma collettiva è nella volontà di “compensare” la breve durata dell’ingaggio, limitata alla sola stagione, con una maggiorazione.
Tale previsione è però riferita alle sole aziende ad apertura stagionale, successivamente definite come quelle che abbiano, nell’anno solare, un periodo di inattività non inferiore a settanta giorni continuativi o a centoventi giorni non continuativi.
Da una lettura sommaria dell’art. 293, si potrebbe erroneamente desumere che le maggiorazioni siano applicabili indistintamente a tutti i contratti a tempo determinato sia che si tratti di contratti stipulati da aziende di stagione, sia che si tratti di contratti a termine stipulati in aziende non stagionali, limitatamente alle punte di intensificazione nel corso dell’anno.
L’art. 293 si riferisce invece esclusivamente ai contratti a termine stipulati da aziende di stagione.
Le Parti Sociali stipulanti il CCNL Turismo hanno inteso chiarire, con la titolazione degli articoli contrattuali, l’ambito preciso di applicazione dell’articolo in esame. L’articolo 293 del CCNL Turismo 20 febbraio 2010 è intitolato “Maggiorazione contratti a termine in aziende di stagione”. Con tale titolazione le Parti hanno inteso ribadire che le maggiorazioni non devono essere riconosciute anche ad altre ipotesi di contratto a termine instaurati da aziende a carattere annuale.
Pertanto i premi di ingaggio previsti dall’art. 293 del CCNL Turismo 2010 debbono essere erogati esclusivamente ai lavoratori con contratto a termine in aziende di stagione.
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