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IMPRESE IN CRISI: TRATTAMENTO STRAORDINARIO DI INTEGRAZIONE SALARIALE

La Legge che introduce disposizioni urgenti per la città di Genova contiene anche alcune disposizioni applicabili alla generalità delle imprese in crisi ed in particolare relative alla CIGS

martedì 11 dicembre 2018

La Legge 130/2018, di conversione del così detto “Decreto Genova” è in vigore dal 20 novembre 2018.

All’art. 44  la norma dispone l’estensione dell’accesso allo strumento della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) per i casi di cessazione dell’attività aziendale con la sussistenza di concrete prospettive di cessione dell’attività e riassorbimento del profilo dipendente per il periodo 29 settembre 2018 - 31 dicembre 2020.

Per l’accesso a tale trattamento dovrà essere stipulato apposito accordo presso il Ministero del Lavoro con la presenza del Ministero dello Sviluppo Economico e della Regione interessata e l’intervento non potrà avere durata complessiva superiore a 12 mesi.

I nuovi termini del trattamento di CIGS
Come si ricorderà, l’accesso al trattamento di CIGS era stato profondamente rivisto e ristretto ad opera del D.Lgs n. 148/2015, in base al quale i requisiti di accesso, oltre a prevedere la stipula di uno specifico accordo in sede ministeriale, richiedevano:

• la presenza di un precedente periodo di CIGS per crisi,
oltre
• alla dimostrazione dell’impossibilità di portare a conclusione il piano di risanamento,
• alla conseguente cessazione dell’attività,
• con prospettiva di ripresa tramite la cessione dell’azienda.

La riforma apportata dal DL n. 109/2018 prevede uno snellimento della procedura e l’evidente eliminazione della condizione di accesso legata alla sussistenza di un precedente periodo di crisi. Ciò comporterà la possibilità di accedere alla CIGS anche per i casi di sola cessazione dell’attività, fermo restando il limite massimo complessivo di fruizione del trattamento pari a 12 mesi.

La norma prevede un limite massimo di spesa di 50 milioni di euro per ogni anno interessato, con conseguente presumibile esclusione ad esaurimento dei fondi.

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