Con la circolare numero 109 del 2018, l’INPS fornisce le istruzioni operative sulle novità introdotte dalla legge 22 maggio 2017 n. 81 per lavoratrici e lavoratori iscritti alla Gestione separata (sia parasubordinati che liberi professionisti). Vediamo insieme i punti principali.
La circolare illustra le novità introdotte per garantire un’adeguata tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale fornendo le relative istruzioni amministrative, operative e contabili:
Diritto all’indennità di maternità o paternità a prescindere dall’effettiva astensione lavorativa.
Innanzitutto la tutela della maternità obbligatoria non è più condizionata, a differenza del previgente regime normativo, all’obbligo di astensione dall’attività lavorativa. Pertanto non risulta più necessario produrre le dichiarazioni di astensione dall’attività lavorativa (i compensi ricevuti nel periodo di corresponsione dell’indennità di maternità o paternità non precludono l’erogazione dell’indennità stessa).
È utile evidenziare che la riforma si applica sia al parto che alle adozioni o agli affidamenti preadottivi nazionali o internazionali.
Anche in caso di parto fortemente prematuro, nonché di parto avvenuto successivamente alla data presunta, l’indennità di maternità o paternità viene erogata a prescindere dall’effettiva astensione dal lavoro, anche nel caso in cui il periodo indennizzato superi i cinque mesi e un giorno.
Ai fini dell’erogazione dell’indennità di maternità o paternità continua ad essere necessario il possesso, da parte del soggetto richiedente, del requisito contributivo delle tre mensilità, dovute o versate, comprensive dell’aliquota maggiorata, nei dodici mesi antecedenti l’inizio del periodo indennizzabile.
Per quanto riguarda, invece, i periodi di interdizione anticipata e prorogata, non essendo stati interessati dalla riforma, possono essere indennizzati solo a fronte di effettiva astensione dal lavoro.
Flessibilità del congedo di maternità senza certificazione medica all’INPS. Continuano a trovare applicazione le disposizioni in materia di flessibilità del congedo di maternità con la novità che non risulta più necessario produrre all’INPS la relativa certificazione medica (la lavoratrice dovrà comunque acquisirla prima dell’inizio della flessibilità per produrla al proprio committente).
Rimane, invece, inalterato l’obbligo per la lavoratrice di comunicare all’Inps la scelta di avvalersi della flessibilità, al fine di consentire l’individuazione del periodo di riferimento nel quale verificare la presenza dei tre mesi di contribuzione - coincidenti con i dodici mesi interi precedenti l’inizio del diverso periodo di congedo richiesto dall’interessata. Ricordiamo che tale comunicazione dovrà essere effettuata dalla lavoratrice, selezionando la dichiarazione di avvalersi della flessibilità, nella domanda telematica di indennità di maternità.
Congedo di maternità o paternità: rinvio e sospensione.
In materia di rinvio e sospensione del congedo di maternità, ora è necessario comunicare all’Istituto solo la data di sospensione e di fine della sospensione: ne deriva che i lavoratori non dovranno più rendere né le dichiarazioni di cui al paragrafo 2 della circolare n. 69/2016 (dichiarazione di responsabilità di aver comprovato il ricovero del figlio presso struttura sanitaria pubblica o privata e di aver consegnato preventivamente l’attestazione medica nella quale si dichiara la compatibilità del proprio stato di salute con la ripresa dell’attività lavorativa) né la dichiarazione contenente la data delle dimissioni del bambino.
Congedo parentale: aumenta il periodo massimo complessivo e l’arco temporale.
I mesi di congedo parentale fruibili aumentano da tre a sei mesi ed è stato inoltre ampliato da uno a tre anni di vita o dall’ingresso in famiglia/Italia del minore (in caso di adozioni o affidamenti preadottivi) l’arco temporale di fruizione del congedo parentale.
I trattamenti economici per congedo parentale, ancorché fruiti in altra gestione o cassa di previdenza, non possono complessivamente superare tra entrambi i genitori il limite complessivo di sei mesi - è necessario dichiarare all’INPS i periodi di congedo fruiti da entrambi i genitori in una cassa o gestione non amministrata dall’INPS.
In merito ai requisiti contributivi fondamentali per la fruizione del congedo parentale indennizzato:
Viene infine ribadito che le domande di congedo di maternità o paternità e le domande di congedo parentale devono essere presentate esclusivamente in modalità telematica.
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