Alla luce delle diverse modifiche normative intervenute negli ultimi anni in materia di apprendistato e allo scopo di promuovere un maggiore e corretto utilizzo del predetto istituto contrattuale, l'Inps ha emanato un'apposita circolare che riepiloga l'assetto del regime contributivo nei rapporti di apprendistato.
In particolare, vengono sottolineate le modifiche in tema di assunzione in apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, di lavoratori beneficiari di indennità di mobilità, ovvero di un trattamento di disoccupazione, nonché quelle in tema di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore ed il certificato di specializzazione tecnica superiore di cui all'art. 43 del decreto legislativo 81/2015.
Tipologie contrattuali
Le tipologie contrattuali relative al contratto di apprendistato sono le seguenti:
Tutela previdenziale e assistenziale. La base imponibile
In linea generale, nei rapporti di apprendistato la retribuzione da assoggettare a contribuzione non va adeguata, ove inferiore, al limite minimo di retribuzione giornaliera previsto dall'articolo 7, comma 1, del D.L. n. 463/1983. Il calcolo è pertanto effettuato in relazione alla misura della retribuzione effettivamente corrisposta, fermo restando il rispetto delle retribuzioni stabilite dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria, sul piano nazionale.
Periodi di formazione nell’apprendistato per la qualifica e nell’apprendistato di alta formazione
Non sussistono obblighi contributivi per le ore di formazione svolte presso istituzioni esterne alla sede aziendale e per le quali il datore di lavoro non è tenuto a corrispondere alcuna retribuzione. In tali casi non è, pertanto, prevista neanche la contribuzione figurativa. (Risposta Interpello Ministero lavoro n.22/2016).
Per i periodi di formazione svolti, invece, all'interno dell'azienda la misura della retribuzione spettante all'apprendista è stabilita dal CCNL di riferimento. (Terziario Accordo del 20/10/2016)
Contribuzione datori di lavoro - regime generale
Dal 1° gennaio 2007 l'aliquota di contribuzione a carico dei datori di lavoro degli apprendisti è fissata nella misura complessiva pari all’11,61% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per tutta la durata del rapporto di apprendistato.
La predetta misura, fra le diverse gestioni previdenziali interessate, è così ripartita:
Fondo Pensioni | CUAF | Malattia | Maternità | INAIL | Totale | NaSpi +formazione | Totale |
9,01 | 0,11 | 0,53 | 0,05 | 0,3 | 10,00 | 1,61 | 11,61 |
Tale regime contributivo opera anche nei casi di contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca, con esclusione degli incentivi di cui all'art. 1 della legge 232/2016, riferiti alla sola tipologia dell'apprendistato professionalizzante.
Datori di lavoro con numero di addetti pari o inferiore a nove
Per questi datori di lavoro, opera invece il seguente regime contributivo:
Dal 1° al 12° mese
Fondo Pensioni | CUAF | Malattia | Maternità | INAIL | Totale | NaSpi +formazione | Totale |
1,35 | 0,02 | 0,08 | 0,01 | 0,04 | 1,50 | 1,61 | 3,11 |
Dal 13° al 24° mese
Fondo Pensioni | CUAF | Malattia | Maternità | INAIL | Totale | NaSpi +formazione | Totale |
2,70 | 0,03 | 0,16 | 0,02 | 0,09 | 3,00 | 1,61 | 4,61 |
Dal 25° al 36° mese
Fondo Pensioni | CUAF | Malattia | Maternità | INAIL | Totale | NaSpi +formazione | Totale |
9,01 | 0,11 | 0,53 | 0,05 | 0,3 | 10,00 | 1,61 | 11,61 |
Sgravio totale occupazione giovanile legge 183/2011
Per le aziende con un numero di addetti pari o inferiore a nove è stato anche introdotto, per effetto della legge 183/2011 ed al fine di favorire l'occupazione giovanile, uno sgravio contributivo del 100% con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi della legge 296/2006, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto.
Pertanto, in questi casi, per i primi tre anni del rapporto di apprendistato, l'onere contributivo a carico del datore di lavoro, (1,50% primo anno, 3% secondo anno e 10% terzo anno), è abbattuto integralmente ed è dovuta soltanto l'aliquota aggiuntiva dell'1,61%.
L'Inps ricorda, al riguardo, che tale beneficio interessava le assunzioni in apprendistato effettuate dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2016 e che lo stesso poteva essere fruito se presenti tutte le condizioni fissate dalla legge per il diritto alle agevolazioni contributive nonché quelle relative al rispetto del regime "de minimis".
Sgravio totale occupazione giovanile legge 232/2016
L'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ha, inoltre, introdotto l'esonero in misura integrale dei contributi a carico del datore di lavoro, fino ad un importo massimo annuo di € 3.250,00, per le assunzioni, anche in rapporto di apprendistato, effettuate fra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2018, di studenti che hanno svolto per il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro.
Tale esonero ha la durata di tre anni decorrenti dall'assunzione.
In questa fattispecie deve essere corrisposto il solo contributo aggiuntivo dello 0,30% contro la disoccupazione involontaria, destinabile al finanziamento dei fondi interprofessionali di formazione continua.
Prosecuzione beneficio post apprendistato
I benefici contributivi previsti per i rapporti di apprendistato sono, di norma, mantenuti per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato.
Per i regimi con variazione dell'aliquota contributiva nel corso del rapporto di apprendistato, la misura da assumere a riferimento è quella in atto nel periodo immediatamente precedente la prosecuzione del rapporto.
Incentivi contratto di apprendistato primo livello - Legge 150/2015
Gli incentivi della Legge 150/2015 si applicano alle assunzioni effettuate a tale titolo a decorrere dal 24 settembre 2015 nonché, per effetto di quanto disposto dalla legge di bilancio 2018, anche alle assunzioni effettuate dopo il 31 dicembre 2017, nei limiti dello stanziamento previsto.
L’aliquota contributiva del 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali è ridotta alla misura del 5%.
Per i datori di lavoro con un numero di addetti superiore a nove, le aliquote contributive di riferimento sono le seguenti:
Fondo Pensioni | CUAF | Malattia | Maternità | INAIL | Totale |
4,50 | 0,06 | 0,26 | 0,03 | 0,15 | 5,00 |
Datori di lavoro con numero di addetti pari o inferiore a nove
Per questi datori di lavoro, opera invece il seguente regime contributivo:
Dal 1° al 12° mese
Fondo Pensioni | CUAF | Malattia | Maternità | INAIL | Totale |
1,35 | 0,02 | 0,08 | 0,01 | 0,04 | 1,50 |
Dal 13° al 24° mese
Fondo Pensioni | CUAF | Malattia | Maternità | INAIL | Totale |
2,70 | 0,03 | 0,16 | 0,02 | 0,09 | 3,00 |
Dal 25° al 36° mese
Fondo Pensioni | CUAF | Malattia | Maternità | INAIL | Totale |
4,50 | 0,06 | 0,26 | 0,03 | 0,15 | 5,00 |
E’ riconosciuto lo sgravio totale dell’aliquota di finanziamento della NASPI nella misura dell’1,31% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, nonché del contributo integrativo per l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, oggi destinabile al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua, pari allo 0,30% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.
Incentivi dell'assunzione in apprendistato professionalizzante dei beneficiari dell'indennità di mobilità ordinaria
A seguito dell'intervenuta abrogazione a far data dal 1° gennaio 2017 degli articoli 8 e 25 della legge n. 223/91, tali agevolazioni continuano a restare in vigore solo per le assunzioni efffettuate entro il 31 dicembre 2016 ed i cui effetti si protraggano dopo detto termine.
In particolare, il regime contributivo applicabile ai contratti di assunzione in apprendistato professionalizzante di lavoratori beneficiarti di indennità di mobilità risulta il seguente:
Per le assunzioni di percettori di mobilità assunti a far data dal 1 gennaio 2017, operano gli stessi criteri previsti per le assunzioni incentivate di lavoratori beneficiari di trattamento di disoccupazione, di seguito sintetizzati.
Incentivi dell'assunzione in apprendistato professionalizzante dei beneficiari di trattamento di disoccupazione
Nel periodo di durata del regime agevolato (massimo 36 mesi, elevabili a 60 nel settore dell'artigianato edile e non), l'aliquota complessiva da versare, per i datori di lavoro con più di nove dipendenti, è pari al 17,45% (11,61% a carico del datore di lavoro + 5,84% a carico dell'apprendista).
Per i datori di lavoro con numero dipendenti non superiore a nove, invece, l'aliquota complessiva è pari all'8,95% (3,11% a carico del datore di lavoro + 5,84% a carico dell'apprendista) per i primi 12 mesi, al 10,45% (4,61% a carico del datore di lavoro e 5,84% a carico dell'apprendista) per i mesi dal 13° al 24°, e al 17,45% (11,61% a carico del datore di lavoro + 5,84% a carico dell'apprendista) dal 25° al 36° mese (60° per artigianato edile e non).
Ai fini della fruizione dell'incentivo, i lavoratori da assumere devono risultare già percettori dell'indennità di disoccupazione al momento dell'assunzione stessa (o comunque devono aver già ricevuto comunicazione di accoglimento dell'istanza).
Qualora il rapporto di lavoro prosegua oltre il termine del periodo di apprendistato, le aliquote contributive a carico del datore di lavoro e del lavoratore sono dovute in misura piena.
I datori di lavoro che rientrano nella disciplina dei fondi di solidarietà sono, inoltre, obbligati al versamento dell'aliquota di finanziamento ivi prevista.
Non è, infine, previsto alcun incentivo economico per i datori di lavoro che assumano in apprendistato professionalizzante soggetti beneficiari di indennità di disoccupazione.
CONTRIBUZIONE APPRENDISTI
L'aliquota contributiva a carico dell'apprendista è, in via generale, pari al 5,84% della retribuzione imponibile, per tutta la durata del periodo di formazio.
Tale misura viene altresì mantenuta per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, ad eccezione delle assunzioni in apprendistato professionalizzante di lavoratori beneficiari dell'indennità di mobilità ordinaria o di un trattamento di disoccupazione.
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