La riduzione dei premi INAIL 2019, prevista nella Legge di Bilancio 2019 (legge 145/2018), richiesta più volte dalla Confcommercio, consentirà alle imprese un taglio dei costi dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, con un risparmio che sfiorerà il 30 per cento.
La revisione, oltre a portare a nuovi criteri di calcolo per le prestazioni erogate dall’Istituto, comporterà anche una proroga per le autoliquidazioni.
Infatti sono stati differiti i seguenti adempimenti:
Termini di pagamento non differiti
Sono confermati i termini di scadenza per il pagamento e per gli adempimenti relativi ai premi speciali anticipati per il 2019 relativi alle polizze scuole, apparecchi RX, sostanze radioattive, pescatori, frantoi, facchini, nonché barrocciai/vetturini/ippotrasportatori. Detti premi, per il 2019, in attesa della loro revisione, continueranno ad usufruire della riduzione prevista dalla legge 147/2013 che per l'anno in corso è pari al 15,24%.
Versamento dei premi per i lavoratori somministrati
E' confermato al 18 febbraio 2019 il termine di scadenza dei premi per i lavoratori somministrati relativi al 4° trimestre 2018.
Le nuove tariffe dei premi si applicheranno dal 1° gennaio 2019 e riguarderanno i versamenti da effettuare:
• entro il 16 maggio 2019 per il trimestre gennaio/marzo 2019;
• entro il 20 agosto 2019 per il trimestre aprile/giugno 2019;
• entro il 17 novembre 2019 per il trimestre luglio/settembre 2019;
• entro il 16 febbraio 2020 per il trimestre ottobre/dicembre 2019.
Certificato di assicurazione dell'equipaggio
La validità del certificato di assicurazione dell'equipaggio (o attestato annuale di copertura assicurativa) emesso su richiesta dell'armatore per attestare l'assicurazione annuale dell'equipaggio, a seguito della denuncia di prima iscrizione o dell'autoliquidazione annuale, è prorogata di diritto al 16 maggio 2019
Riduzione premi INAIL 2019, taglio anche di rendite e indennizzi
La revisione delle tariffe dei premi INAIL, prevista dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2021, comporterà minori entrate per l’Istituto di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro quantificate in 410 milioni di euro per il 2019, 525 milioni per il 2020 e 600 milioni per il 2021.
La copertura delle minori entrate dovute al taglio del costo del lavoro (il cosiddetto cuneo fiscale da sempre al centro di aspre discussioni), sarà prevedibilmente affidata all’emendamento dei Relatori al DdL di Bilancio 2019 presentato in Senato, che prevede un progressivo taglio delle misure ad oggi esistenti, nonché delle rendite e degli indennizzi sugli infortuni.
In primis, è prevista una riduzione delle risorse strutturali destinate dall’INAIL per il finanziamento dei progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro pari ad un totale di 310 milioni di euro per il triennio 2019-2021.
Lo sconto per la prevenzione sarà invece ridotto di 100 milioni di euro per il 2020 e il 2021 e le risorse strutturali di cui sopra potranno essere ridotte di ulteriori 50 milioni di euro qualora, dopo le verifiche dell’INAIL, non si riscontrassero eccedenze sulle entrate per premi e contributi, ovvero minori spese.
In futuro potrebbero, quindi, esserci significativi cambiamenti in materia.
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