Dal 1° gennaio 2019, la legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 – Suppl. ord. n. 62 del 31 dicembre 2018) è ufficialmente in vigore.
Il provvedimento è stato profondamente modificato nel corso dell'esame parlamentare, anche ad esito del negoziato condotto dal Governo con l'Unione europea, al fine di alleggerire i saldi di finanza pubblica.
Si riporta, di seguito, una sintesi delle principali disposizioni di interesse per i datori di lavoro.
INCENTIVI ASSUNZIONI GIOVANI ECCELLENZE (art. 1, commi da 706 a 717)
È stato previsto un incentivo, per le assunzioni effettuate nel periodo 1° gennaio 2019 – 31 dicembre 2019, nel limite massimo di 8.000 euro per ogni assunzione, sotto forma di esonero dal versamento dei contributi previdenziali (con esclusione dei premi e contributi INAIL) in favore dei datori di lavoro privati che assumono con contratto subordinato a tempo indeterminato laureati ovvero dottori di ricerca.
L'incentivo viene riconosciuto nello specifico in relazione alle assunzioni di:
• cittadini con laurea magistrale, ottenuta dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2019 con una votazione pari a 110 e lode e, come aggiunto dal Senato rispetto al testo originario, media ponderata di 108/110, entro la durata legale del corso di studi, prima del compimento del trentesimo anno di età, in università statali e non statali legalmente riconosciute;
• cittadini con dottorato di ricerca, ottenuto dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2019 e prima del compimento del trentaquattresimo anno di età, in università statali e non statali legalmente riconosciute.
L'esonero è riconosciuto anche per assunzioni a tempo parziale, purché con contratto subordinato di tipo indeterminato. In tal caso, il limite massimo dell'incentivo è proporzionalmente ridotto. L'agevolazione è concessa anche per i casi di trasformazione, avvenuta nel corso del 2019, di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, fermo restando il possesso dei requisiti soggettivi summenzionati alla data della trasformazione.
PROROGA CONGEDO DI PATERNITÀ (art. 1, comma 278)
Sono stati prorogati per il 2019 sia il congedo obbligatorio retribuito per il padre (indennità giornaliera a carico dell’INPS pari al 100%, la cui durata è stata peraltro elevata a 5 giorni) sia il congedo facoltativo per un ulteriore giorno, in sostituzione della madre.
CONGEDO DI MATERNITÀ (art. 1, comma 485)
È stata introdotta la facoltà, per le lavoratrici madri, in alternativa alle normali modalità di fruizione del congedo di maternità, di astenersi dal lavoro entro i cinque mesi successivi al parto (esclusivamente dopo il parto e fino al quinto mese successivo allo stesso), a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale, o con esso convenzionato, e il medico competente per la prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.
SMART WORKING (art. 1, comma 486)
E' stato introdotto l'obbligo, per i datori di lavoro che stipulano accordi per l'esecuzione della prestazione in modalità agile, di dare priorità alle richieste di smart working presentate dalle lavoratrici madri nei tre anni successivi alla conclusione del congedo di maternità obbligatorio e ai lavoratori con figli in condizioni di disabilità ai sensi della legge n. 104/1992.
PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO (art. 1, commi da 784 a 787)
I percorsi di Alternanza Scuola Lavoro sono stati ri-denominati "percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento", riducendone, già a partire dall'anno scolastico in corso, il numero di ore minimo complessivo da svolgere.
Più precisamente, i percorsi negli istituti professionali passano da 400 a 210 ore, quelli negli istituti tecnici da 400 a 150 ed infine i percorsi nei licei passano dalle attuali 200 ore ad un minimo di 90.
Le linee guida in merito a suddetti percorsi saranno definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.
Con riferimento ai progetti già attivati dalle scuole nell’anno scolastico 2018-2019, si determina, automaticamente in corso anche nei confronti di eventuali soggetti terzi coinvolti una rimodulazione delle attività, in base alle risorse disponibili a seguito delle novità introdotte.
DISCIPLINA SANZIONATORIA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO E LEGISLAZIONE SOCIALE (art. 1, comma 445, lett. d) ed e))
È stato disposto un aumento rilevante delle sanzioni per le violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale.
In particolare, gli importi sanzionatori sono aumentati nella seguente misura:
• 20% per la violazione delle disposizioni di cui alla Legge 23 aprile 2002 n. 73 (disposizioni sul lavoro irregolare), al D.Lgs. 10 settembre 2003 n. 276 (disciplina del mercato del lavoro), al D.Lgs. 17 luglio 2016 n. 136 (distacco dei lavoratori in ambito UE), al D.Lgs. 8 aprile 2003 n. 66 (organizzazione orario di lavoro);
• 10% per la violazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 sanzionate in via amministrativa o penale (tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro);
• 20% per la violazione di altre disposizioni in materia di lavoro e legislazione sociale, che saranno individuate con decreto del Ministero del Lavoro.
Le maggiorazioni sono raddoppiate se nei tre anni precedenti il datore di lavoro è stato già colpito da sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti.
Attività di vigilanza
La legge di Bilancio intende incrementare l’attività di vigilanza dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro. E’ prevista, a tal proposito, l’immissione in ruolo, attraverso procedure concorsuali, di 930 unità, prevalentemente ispettive, nell’arco di 3 anni. In particolare, l’aumento riguarda un contingente di personale prevalentemente ispettivo pari a 300 unità per l'anno 2019, a 300 unità per l'anno 2020 e a 330 unità per l'anno 2021. Sono state introdotte anche importanti novità, ad esempio riguardo al numero dei Dirigenti Generali e al tema delle risorse economiche necessarie.
Certificati di infortunio e malattia professionale
Un'altra modifica riguarda, invece, la gestione telematica dei certificati di infortunio o malattia professionale.
Per l’attività di compilazione e trasmissione per via telematica, da parte dei medici e delle strutture sanitarie competenti del Servizio sanitario nazionale, dei certificati medici di infortunio e malattia professionale l’INAIL, a decorrere dal 1° gennaio 2019, trasferisce annualmente al Fondo sanitario nazionale l’importo di euro 25.000.000.
Per ogni ulteriore informazione e/o chiarimento su questi temi sono a disposizione, presso Confcommercio Vicenza, l’Ufficio Relazioni Sindacali e l’Ufficio Sicurezza (tel. 0444 964300).
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