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LEGITTIMO IL DISTACCO DELL’APPRENDISTA

Le finalità formative devono però essere prevalenti rispetto all’interesse imprenditoriale. Le regole da rispettare

mercoledì 20 febbraio 2019
SICUREZZA SUL LAVORO: PRIMO SOCCORSO E LUOGHI DI L SICUREZZA SUL LAVORO: PRIMO SOCCORSO E LUOGHI DI L

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la Nota n. 1118 del 17 gennaio 2019, ha risposto ad un quesito posto da un Ispettorato del lavoro territoriale in riferimento alla possibilità di distaccare un lavoratore assunto con un contratto di apprendistato.
Il Ministero ha affermato che il distacco dell’apprendista può essere considerato legittimo qualora le finalità formative siano prevalenti rispetto all’interesse imprenditoriale al distacco. Dovrà essere garantita, quindi, la coerenza con il piano formativo sottoscritto all’assunzione e il tutor dovrà garantire l’attività di supervisione e comunque nel rispetto della temporaneità del trasferimento.

CONDIZIONI DI LEGITTIMITÀ
Per il Ministero non esiste un’incompatibilità tra l’istituto del distacco e quello dell’apprendistato, purché vengano rispettate le normative dettate per entrambi gli istituti.
Il requisito essenziale dell’apprendistato consiste nella finalità di formazione professionale del lavoratore. Pertanto questo elemento non può venire meno in occasione del distacco: per questo motivo si deve valutare la compatibilità tra i due istituti (apprendistato e distacco).
La formazione dell’apprendista deve essere considerata prevalente rispetto alle esigenze economiche e organizzative perseguite dal datore di lavoro con il distacco.

I requisiti essenziali affinché il distacco sia legittimo per il Ministero sono:
• la menzione del progetto di distacco all’interno del piano formativo dell’apprendista, che deve essere ad esso coerente;
• l’interesse concreto del distaccante;
• la temporaneità del distacco: il periodo di inserimento in un contesto organizzativo diverso da quello previsto in sede di assunzione non può coincidere con l’intero periodo di apprendistato, anche in considerazione che il distacco deve essere temporaneo;
• la presenza del tutor e l’effettivo esercizio dei propri compiti.
Si ricorda che la responsabilità dell’adempimento dell’obbligo di formazione interna ed esterna rimane in capo al datore di lavoro e non può venir meno in occasione del distacco.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
Affinché si configuri un genuino distacco dell’apprendista, il tutor, durante il distacco, dovrà comunque trovarsi nelle condizioni di poter svolgere tutti i compiti e le funzioni previsti dalla disciplina regionale e/o dal contratto collettivo del lavoro applicato.
La presenza del tutor e la sua supervisione sono indispensabili per preservare le finalità formative e di crescita professionale/personale dell’apprendista.
Il Ministero specifica le condizioni affinchè il distacco dell’apprendista possa considerarsi genuino:
• nel contesto produttivo del distaccatario si devono organizzare le visite e garantire il regolare contatto tra il tutor e l’apprendista;
• il tutor continua a verificare l’attività dell’apprendista, anche tramite un referente aziendale nella sede del distaccatario con il quale si relaziona assiduamente;
• le modalità con cui affrontare il distacco possono risultare sia dal piano formativo sottoscritto all’atto di assunzione, sia nell’accordo di distacco stesso;
• il tutor potrebbe essere trasferito temporaneamente presso il distaccatario.

SANZIONI APPLICABILI
Le sanzioni sono applicabili qualora il distacco dell’apprendista abbia finalità elusive, non sia genuino, oppure qualora sia riscontrabile la violazione degli obblighi formativi da parte del datore di lavoro e consistono:
• sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 600 euro;
• in caso di recidiva, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata da 300 a 1500 euro.


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