• Home 
  • Notiziario Sindacale 

LICENZIAMENTO PER ECCESSIVO UTILIZZO DI FACEBOOK AL LAVORO

La Corte di Cassazione ha confermato la legittimità del provvedimento perché “in contrasto con l’etica comune”

mercoledì 20 febbraio 2019
SICUREZZA SUL LAVORO: PRIMO SOCCORSO E LUOGHI DI L SICUREZZA SUL LAVORO: PRIMO SOCCORSO E LUOGHI DI L

La Corte di Cassazione, con la sentenza del 1° febbraio 2019 n. 3133, ha confermato la legittimità del licenziamento di un’impiegata amministrativa a tempo parziale che, in un arco temporale di 18 mesi, durante l’orario di lavoro, aveva effettuato oltre 4.500 accessi in Facebook  “per durate talora significative”.
La Suprema Corte, non accogliendo le tesi difensive che si basavano sul fatto che il recesso fosse  avvenuto per motivi ritorsivi a seguito della richiesta di fruizione dei permessi ex legge n. 104/1992 della dipendente e sul fatto che il datore di lavoro non avesse rispettato la normativa  a tutela della privacy, ha sostenuto che la gravità del comportamento risultava essere “in contrasto con l’etica comune” e che non era stata violata alcuna norma sulla riservatezza, in quanto il datore di lavoro, senza entrare nel merito dei contenuti della “navigazione in internet”, aveva riscontrato le violazioni attraverso la cronologia del computer aziendale.

Già prima la Corte di Appello di Brescia entrando nel merito (decisione successivamente confermata dalla Cassazione) aveva affermato chela condotta tenuta dalla ricorrente, per come emersa sulla base degli elementi acquisiti, integra la violazione degli obblighi di diligenza e di buona fede nell’espletamento della prestazione da parte della lavoratrice e non può, dunque, ritenersi di per se legittima. Sempre alla luce del complessivo quadro probatorio deve fondatamente escludersi che la decisione del datore di lavoro di porre fine al rapporto lavorativo sia stata determinata, per contro, dalla presentazione della domanda ex legge n. 104/1992 quale motivo esclusivo del recesso datoriale“.


ATTENZIONE: La notizia è riferita alla data di pubblicazione dell'articolo indicata in alto, sotto il titolo. Le informazioni contenute possono pertanto, nel corso del tempo, subire delle variazioni non riportate in questa pagina, ma in comunicazioni successive o non essere più attuali.

NEWS IMPRESE