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AUTORIZZAZIONE DI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA

Comunicazioni in caso di modifica degli assetti proprietari (fusioni, cessioni, incorporazioni, affitto d’azienda o di ramo d’azienda)

mercoledì 20 marzo 2019
SICUREZZA SUL LAVORO: PRIMO SOCCORSO E LUOGHI DI L SICUREZZA SUL LAVORO: PRIMO SOCCORSO E LUOGHI DI L

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito istruzioni per i casi in cui si verifichino ipotesi di modifica degli assetti proprietari (fusioni, cessioni, incorporazioni, affitto d’azienda o di ramo d’azienda) e di conseguenza si realizzi un cambio di titolarità dell’impresa che ha installato “impianti audiovisivi” o “altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori” (lettera circolare n. 1881 del 25/02/2019).

Viene in particolare posta la questione se, in tali circostanze, sia necessario rinnovare le procedure di accordo in sede sindacale o autorizzative, o sia invece sufficiente che la sopravvenuta modifica della proprietà venga resa formalmente nota alle sedi territoriali dell’Ispettorato.

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito le seguenti specificazioni:
“…il mero “subentro” di un’impresa in locali già dotati degli impianti/strumenti… non integra di per sé profili di illegittimità qualora gli impianti/strumenti stessi siano stati installati osservando le procedure (accordo collettivo o autorizzazione) previste dall’art. 4 della L. n. 300/1970 e non siano intervenuti mutamenti:
• dei presupposti legittimanti (esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale);
• delle modalità di funzionamento.

Anche al fine di consentire un efficace svolgimento di eventuali iniziative ispettive, si ritiene pertanto opportuno che, nei casi in esame, il titolare subentrante:
comunichi all’Ufficio che l’ha rilasciato gli estremi del provvedimento di autorizzazione all'installazione degli impianti;
renda dichiarazione con la quale attesti che, con il cambio di titolarità, non sono mutati né i presupposti legittimanti il suo rilascio, né le modalità di uso dell’impianto audiovisivo o dello strumento autorizzato.

Laddove peraltro non ricorra l’evidenziata condizione di invarianza dei richiamati presupposti, sarà necessario avviare nuovamente le procedure ex art. 4 L. n. 300/1970, fermo restando che sono in ogni caso assolutamente vietate eventuali modalità di uso diverse da quelle già autorizzate”.

In conclusione, se le esigenze per cui sono stati installati gli impianti in un’azienda e le modalità di funzionamento delle telecamere rimangono invariati, i nuovi proprietari non dovranno presentare un’ulteriore istanza, occorrerà solamente comunicare gli estremi dell’autorizzazione già rilasciata in precedenza e dichiarare che è mutata la titolarità, ma senza ulteriori modifiche.

ATTENZIONE: La notizia è riferita alla data di pubblicazione dell'articolo indicata in alto, sotto il titolo. Le informazioni contenute possono pertanto, nel corso del tempo, subire delle variazioni non riportate in questa pagina, ma in comunicazioni successive o non essere più attuali.

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