Secondo la normativa, il buono pasto dato in sostituzione del servizio di mensa è completamente detraibile per l’azienda ed è esente da contribuzione ed imposizione fiscale fino a determinati valori che vedremo successivamente.
Il buono pasto non è cedibile, né cumulabile oltre il limite di otto buoni, né commerciabile o convertibile in denaro. A norma di legge, il buono pasto è strettamente personale.
Chi ha diritto al buono pasto cartaceo?
Il servizio sostitutivo di mensa può essere offerto dall’azienda a:
• tutti i prestatori di lavoro subordinato, a tempo pieno e/o parziale (c.d. part-time), anche qualora l’orario di lavoro non preveda la pausa pranzo;
• tutti i soggetti che hanno instaurato un rapporto di collaborazione anche non subordinato (ad esempio, i lavoratori a progetto).
Trattamento fiscale - cosa dice l’Agenzia delle Entrate.
L’Agenzia delle Entrate, ha chiarito il trattamento fiscale da riservare ai buoni pasto in caso di utilizzo cumulato degli stessi (nel limite di 8) come previsto dall’art. 1, comma 4 del DM n. 122 del 7 giugno 2017.
Relativamente al trattamento fiscale, le prestazioni sostitutive del servizio mensa e della somministrazione del vitto, consistenti nella fornitura dei cosiddetti buoni pasto, sono escluse dalla base imponibile fino all’importo complessivo giornaliero di:
• euro 5,29 se in formato cartaceo;
• euro 7,00 se in formato elettronico.
La recente disciplina dei buoni pasto, prevede che questi possano essere cumulati e spesi contemporaneamente fino ad un massimo di 8.
L’introduzione della predetta modalità di utilizzo ha creato dubbi relativamente all’applicazione del regime fiscale/previdenziale previsto dall’art. 51 del TUIR sopra evidenziato.
In altre parole, posto il comma 2, lett. c) dell’art. 51, il quale prevede un limite di esenzione “complessivo giornaliero” pari a euro 5,29 ovvero euro 7,00, ci si è chiesti se, in caso di utilizzo cumulato dei buoni pasto (nel limite di 8), i predetti limiti di esenzione potessero, a loro volta, essere “incrementati” raggiungendo il limite massimo di esenzione pari a:
• 42,32 (€ 5,29 x 8) euro, in caso di buoni cartacei;
• 56,00 (€ 7,00 x 8) euro, in caso di buoni elettronici.
L’Agenzia delle Entrate specifica che la verifica del limite di esenzione dal reddito di lavoro dipendente stabilito per i buoni pasto dall’art. 51, comma 2, lett. c) del TUIR deve essere effettuata in relazione al singolo buono a prescindere dal numero di buoni utilizzati nella medesima giornata.
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