Confcommercio e le Organizzazioni sindacali hanno sottoscritto un accordo nazionale per la definizione di attività stagionale relativamente alle specifiche attività svolte dai centri di assistenza fiscale, che solitamente comportano incrementi di organico nel periodo da gennaio a luglio.
L’accordo, in deroga alle disposizioni del CCNL del Terziario, Distribuzione e Servizi, ha previsto che le assunzioni a tempo determinato effettuate per le campagne fiscali/previdenziali, legate alla compilazione dei modelli e dichiarativi fiscali ed attività connesse e/o nuove attività analoghe sono da considerarsi stagionali e siano quindi escluse dall’applicazione della normativa in tema di:
• durata massima dei rapporti a termine;
• rinnovo o proroga dei contratti;
• intervalli temporali in caso di successione di contratti;
• limitazioni quantitative.
Come noto, ai sensi della disciplina del lavoro a tempo determinato (artt. 19 – 29 del D.Lgs n. 81/2015) come modificata dal c.d. Decreto Dignità (DL n. 87/2018 convertito in Legge n. 96/2018), le disposizioni in tema di successione dei contratti a termine e di rispetto degli intervalli temporali, di cui all’art. 21, comma 2 del D.Lgs n. 81/2015,“non trovano applicazione nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attività stagionali individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi."
Sulla base di tale previsione, in presenza di contratti a termine per attività stagionali il Legislatore ha stabilito la loro esclusione anche dall’osservanza delle disposizioni in tema di:
• durata massima (pari a 24 mesi) in caso di successione di rapporti a tempo determinato tra le stesse parti per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale (art. 19, comma 2 del D.Lgs n. 81/2015);
• rinnovo o proroga, per cui le stesse sono ammesse anche in assenza delle condizioni, di cui all’art. 19, comma 1 del D.Lgs n. 81/2015, relative all’attività ordinaria o estranee ad essa (art. 21, comma 01 del D.Lgs n. 81/2015);
• limitazioni quantitative all’instaurazione di rapporti a tempo determinato (art. 23, comma 2, lett. c) del D.Lgs n. 81/2015).
Vista la possibilità da parte della contrattazione collettiva di individuare ulteriori attività stagionali rispetto a quelle contenute nel DPR n. 1525/1963, Confcommercio ha sottoscritto con Filcams – Cgil, Fisascat – Cisl, Uiltucs – Uil , l’Accordo nazionale 20 febbraio 2019 sulla definizione di attività stagionale per i centri di assistenza fiscale.
In ragione della specifica attività svolta dai centri di assistenza fiscale nell’ambito della compilazione delle dichiarazioni dei redditi, delle dichiarazioni ai fini dell’ISEE, del controllo documentale delle dichiarazioni stesse, dell’elaborazione delle pratiche RED, che comporta incrementi di organico superiori alle disposizioni contrattuali per garantire il servizio, le Parti hanno concordato, come già avvenuto con la previgente intesa del 10 febbraio 2010, sulla necessità di regolamentare tali fattispecie.
L’accordo del 20 febbraio 2019, in deroga alle disposizioni del CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi non corrispondenti alla tipicità del servizio offerto dai CAAF, prevede che tra le attività a carattere stagionale rientrano pienamentele campagne fiscali/previdenziali legate alla compilazione dei modelli e dichiarativi fiscali ed attività connesse e/o eventuali nuove attività con le medesime caratteristiche.
Pertanto, nell’ipotesi di ricorso ad assunzioni a tempo determinato legate alla necessità dell’incremento di organico per far fronte all’attività dei CAAF, di norma concentrata nel periodo da gennaio a luglio (7 mesi), tali contratti per attività stagionali beneficiano dell’esclusione dall’applicazione delle suddette previsioni normative generali (durata massima, intervalli temporali, sussistenza di condizioni per il rinnovo o la proroga, limitazioni quantitative).
Alla contrattazione collettiva di secondo livello è data la possibilità di estendere il suddetto periodo al mese di dicembre, in ragione di specifiche esigenze (tra cui le attività legate alle verifiche ed al controllo documentale delle dichiarazioni) non fronteggiabili attraverso contratti a termine nei limiti fissati dalle disposizioni contrattuali.
A riguardo, si ricorda che in base al CCNL Terziario la percentuale ordinaria di utilizzo dei contratti a tempo determinato è fissata nel 20% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva.
Rispetto alle suddette attività stagionali si conviene, altresì, la sospensione delle limitazioni quantitative per l’assunzione dei lavoratori somministrati con contratto di somministrazione a tempo determinato (art. 31, commi 1 e 2 del D.Lgs n. 81/2015).
Diritto di precedenza
Ai lavoratori assunti a tempo determinato stagionale per lo svolgimento delle suddette
attività dei CAAF è riconosciuto il diritto di precedenza (art. 24, comma 3 del D.Lgs n. 81/2015) rispetto alle assunzioni per le campagne successive, previa manifestazione di volontà per iscritto entro 3 mesi dalla conclusione del rapporto lavorativo.
ATTENZIONE: La notizia è riferita alla data di pubblicazione dell'articolo indicata in alto, sotto il titolo. Le informazioni contenute possono pertanto, nel corso del tempo, subire delle variazioni non riportate in questa pagina, ma in comunicazioni successive o non essere più attuali.