L’art. 6 dell’accordo di riordino dell’apprendistato del 2012, individua il trattamento normativo applicabile ai lavoratori apprendisti, e chiarisce che esso deve essere conforme a quello previsto “per i lavoratori appartenenti alla qualifica per la quale egli è stato assunto”.
Il tal modo viene individuato il criterio generale da applicare al rapporto dei lavoratori apprendisti; e tutte le eccezioni a tale regola generale sono disciplinate in maniera specifica e chiara all’interno dell’accordo. Sono ad esempio regolati da articoli contrattuali specifici il trattamento di malattia (art. 8) ed il trattamento economico.
Anche il periodo di prova trova la sua specifica regolamentazione nell’art. 5, ove è previsto che esso debba essere di durata non superiore a quello dei lavoratori qualificati inquadrati al medesimo livello iniziale di assunzione.
Poiché, invece, nulla di specifico viene detto riguardo alla durata del periodo di preavviso, in tale caso si ricorrerà al criterio generale individuato dal citato art. 6: il preavviso (tanto di licenziamento che di dimissioni) sarà quindi di durata pari a quella prevista per i lavoratori appartenenti alla qualifica per la quale egli è stato assunto.
Per quanto riguarda invece il recesso datoriale al termine del periodo di apprendistato si precisa che la disciplina del contratto di apprendistato, dapprima modificata con il D. Lgs. 167/2011 (c.d. T.U. sull’apprendistato), è oggi confluita nel D.Lgs. 81/2015 che è andato ad abrogare la normativa previgente. Per quanto riguarda il recesso, in particolare, è stata sostanzialmente confermata la disciplina già risultante dalle modifiche intervenute con la L. 92/2012 e le sue successive interpretazioni ministeriali.
L’art. 42, comma 4, D.Lgs. 81/2015, stabilisce che al termine del periodo di apprendistato le parti possono recedere dal contratto, ai sensi dell’art. 2118 c.c., con preavviso decorrente dal medesimo termine. Durante il periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di apprendistato. Se nessuna delle parti recede il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Occorre tuttavia evidenziare che tale possibilità non è applicabile in costanza del rapporto di lavoro ma solo al termine del tirocinio in quanto, durante il periodo di apprendistato, si applica la disciplina generale del contratto a tempo indeterminato. Pertanto in corso di svolgimento del rapporto di lavoro trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente per il licenziamento illegittimo, così come stabilito dall’art. 42, comma 3, D.Lgs. 81/2015.
Di conseguenza al datore di lavoro è preclusa la facoltà di recedere dal contratto durante il periodo di formazione in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo. Si tratta della medesima tutela riservata alla generalità dei lavoratori prevista dall’art. 1 della legge 604/1966 che consente al datore di lavoro di risolvere il contratto di lavoro esclusivamente in presenza di una giusta causa (ex articolo 2119) o di un giustificato motivo oggettivo o soggettivo (art. 3 legge 604/1966).
Chiarite le condizioni per la risoluzione del rapporto di lavoro durante la fase di formazione, il legislatore riconosce alle parti la facoltà di recedere liberamente al termine del periodo di apprendistato in assenza di giustificazioni (c.d. recesso ad nutum). In tal caso, pur non essendo richieste motivazioni, sarà necessario comunicare la volontà di recedere all’altra parte in forma scritta e calcolando il preavviso tenendo conto della data di conclusione del contratto.
Pertanto, dal tenore letterale della norma, si ritiene che il periodo di preavviso decorra dalla fine dell’apprendistato e che solo da tale data il datore di lavoro debba comunicare per iscritto all’apprendista la volontà di recedere ad nutum dal rapporto medesimo. Dalla data di scadenza dell'apprendistato comincerà quindi a decorrere il periodo di preavviso (30 giorni) al termine del quale il rapporto sarà definitivamente risolto.
A tal proposito risulta opportuno ricordare che durante il periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di apprendistato, così come stabilito dall’art. 42, comma 4, D. Lgs. 81/2015.
Di conseguenza, tenuto conto del periodo di preavviso previsto dal CCNL Terziario, il rapporto di lavoro risulterà definitivamente estinto decorsi 30 giorni dalla comunicazione di recesso da parte del datore di lavoro. Diversamente, nell’ipotesi in cui l’azienda decidesse di corrispondere l’indennità di mancato preavviso, il recesso avrà effetto immediato alla data di scadenza dell’apprendistato.
La relativa comunicazione obbligatoria di cessazione del rapporto di lavoro dovrà essere inoltrata telematicamente al Centro per l’impiego entro 5 giorni dalla effettiva cessazione del rapporto di lavoro.
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