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AIUTANTE COMMESSO 5° LIVELLO CCNL TERZIARIO, DISTRIBUZIONE E SERVIZI

Interpretazione autentica di Confcommercio Nazionale sul criterio di calcolo dei 18 mesi di permanenza al 5° livello e l’incidenza dei precedenti rapporti di lavoro con lo stesso datore di lavoro

giovedì 18 aprile 2019

Per le aziende che applicano il CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi è possibile assumere un lavoratore addetto alla vendita con la mansione di aiutante commesso con relativo inquadramento al 5° livello per i primi 18 mesi di lavoro.

L’art. 100 CCNL TDS definisce infatti l’aiutante commesso come “il lavoratore addetto alla vendita che non ha compiuto l’apprendistato nel settore merceologico nel quale è chiamato a prestare servizio. L’aiutante commesso permane al quinto livello per un periodo di 18 mesi”.

Trascorso il predetto periodo di 18 mesi di anzianità di servizio, che sostanzialmente ha una funzione formativa del lavoratore, vi è il passaggio automatico al livello di inquadramento superiore, ovvero al 4° livello.

Si pone a questo punto la questione relativa alla corretta determinazione del criterio di calcolo dei 18 mesi per la figura dell’aiutante commesso, in riferimento a eventuali precedenti rapporti di lavoro.

Sull’argomento è intervenuta Confcommercio Nazionale con una interpretazione autentica la quale chiarisce che sono utili ai fini del computo dei 18 mesi anche gli eventuali precedenti periodi di lavoro in somministrazione o con contratto a chiamata svolti dal dipendente assunto come aiutante commesso al 5° livello presso il medesimo datore di lavoro.

Pertanto, stante la finalità formativa della permanenza dell’aiutante commesso al 5° livello per un periodo di 18 mesi,  gli eventuali periodi di lavoro già svolti con contratto di lavoro subordinato per la medesima qualifica professionale presso il medesimo datore di lavoro dovranno essere considerati, in quanto la ratio della disposizione contrattuale, è quella di prescindere dalla tipologia contrattuale utilizzata in sede di assunzione.

Per quanto riguarda il criterio di computo dei periodi di lavoro a chiamata, devono essere unicamente considerati i giorni di effettivo lavoro prestati dal dipendente. Tuttavia qualora al dipendente venisse riconosciuta l’indennità di disponibilità a fronte del suo impegno ad eseguire la prestazione richiesta si ritiene debbano essere calcolati anche i periodi di disponibilità.

A titolo esemplificativo:
Ipotesi 1) lavoratore assunto come “aiutante commesso” inquadrato al 5° livello CCNL TDS, dopo 18 mesi passerà automaticamente al  4° livello.
Ipotesi 2) lavoratore che ha lavorato per 6 mesi con contratto di somministrazione inquadrato al 5° livello “aiutante commesso”, è successivamente è stato assunto da parte della medesima  azienda sempre al 5° liv. come “aiutante commesso”, dopo ulteriori 12 mesi  al 5° livello CCNL TDS passerà automaticamente al 4° livello.

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