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ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE - NUOVE MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

A decorrere dal 1° aprile 2019 le domande relative all’erogazione dell’assegno per il nucleo familiare dovranno essere inoltrate all'INPS esclusivamente in via telematica

giovedì 18 aprile 2019

Sul punto, l’INPS  ha diramato indicazioni operative  con circolare n. 45 del 22 marzo scorso. Nel riassumere i contenuti della nota in oggetto, si ricorda che l'assegno è corrisposto, salvo successivo conguaglio da parte dell'INPS, dal datore di lavoro alla fine di ogni periodo di pagamento della retribuzione.

NUOVE MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
A partire dal 1° aprile 2019, le domande di assegno per il nucleo familiare dei lavoratori dipendenti di aziende attive del settore privato non agricolo devono essere presentate direttamente all'INPS, in modalità telematica.

Pertanto, a decorrere dalla predetta data, i lavoratori interessati non devono più presentare le domande ai propri datori di lavoro utilizzando il modello "ANF/DIP" (SR16). Le domande già presentate al datore di lavoro fino alla data del 31 marzo 2019, per il periodo compreso tra il 1° luglio 2018 ed il 30 giugno 2019 o a valere sugli anni precedenti, non devono essere reiterate, ma vengono gestite dai datori di lavoro.

Le domande presentate in via telematica all'INPS, a decorrere dal 1° aprile 2019, sono istruite dall'istituto per la definizione del diritto e della misura della prestazione familiare richiesta. Nell'ambito di tale istruttoria sono individuati gli importi giornalieri e mensili teoricamente spettanti in riferimento alla tipologia del nucleo familiare e del reddito conseguito negli anni precedenti.

L'utente può prendere visione dell'esito della domanda presentata accedendo con le proprie credenziali alla specifica sezione "Consultazione domanda", disponibile nell'area riservata.

In caso di variazione nella composizione del nucleo familiare o dei livelli di reddito familiare, il lavoratore interessato deve presentare, esclusivamente in modalità telematica, una domanda di variazione per il periodo di interesse, avvalendosi della procedura "ANF DIP".

Il lavoratore, o il soggetto interessato, che presenta la domanda di "ANF DIP" deve, comunque, presentare la domanda di autorizzazione tramite l'attuale procedura telematica "Autorizzazione ANF", corredata della documentazione necessaria per definire il diritto alla prestazione stessa. In caso di accoglimento, a decorrere dal 1° aprile 2019, al cittadino richiedente non è più inviato il provvedimento di autorizzazione (modello "ANF43"), ma si procede alla successiva istruttoria della domanda di "ANF DIP", da parte della Struttura territoriale competente, secondo le nuove modalità operative. In caso di reiezione, invece, è inviato al richiedente il relativo provvedimento (modello "ANF58").

ISTRUZIONI OPERATIVE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di assegno per il nucleo familiare deve essere presentata tramite:

  • il servizio on-line dedicato, accessibile dal sito Inps, se in possesso di PIN dispositivo, di una identità SPID almeno di Livello 2 o di CNS;
  • patronati e intermediari dell'istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi, anche se non in possesso di PIN. (il lavoratore si può rivolgere al patronato Enasco 50&Più presente presso tutti gli  uffici Confcommercio) 

ISTRUZIONI OPERATIVE PER I DATORI DI LAVORO
Nel caso di gestione delle domande presentate in modalità telematica all'INPS a decorrere dal 1° aprile 2019, gli importi calcolati dall'istituto sono messi a disposizione del datore di lavoro, che può prenderne visione attraverso una specifica utility, disponibile dal 1° aprile 2019, presente nel Cassetto previdenziale aziendale, con specifica indicazione del codice fiscale del lavoratore ed eventualmente di quello del richiedente, qualora i due soggetti non coincidano (ad esempio, nel caso di madre separata senza posizione tutelata che chiede la prestazione sulla posizione lavorativa dell'altro genitore).

Sulla base degli importi teoricamente spettanti, così come individuati dall'INPS, il datore di lavoro deve calcolare l'importo effettivamente spettante al richiedente, in relazione alla tipologia di contratto sottoscritto e alla presenza/assenza del lavoratore nel periodo di riferimento. La somma corrisposta mensilmente non può, comunque, eccedere quella mensile indicata dall'istituto.

Il datore di lavoro erogherà gli importi per la prestazione familiare con le consuete modalità, unitamente alla retribuzione mensile, e provvederà al relativo conguaglio con le denunce mensili.

Qualora il lavoratore abbia richiesto assegni per il nucleo familiare arretrati, il datore di lavoro può pagare al lavoratore e conguagliare attraverso il sistema UniEmens esclusivamente gli assegni relativi ai periodi di paga durante i quali il lavoratore è stato alle sue dipendenze. Pertanto, le prestazioni familiari relative ad anni precedenti, per periodi lavorativi alle dipendenze di un datore di lavoro diverso da quello attuale, devono essere liquidate dal datore di lavoro presso cui il lavoratore prestava la propria attività lavorativa nel periodo richiesto.

Nel caso di gestione delle domande presentate in modalità cartacea al datore di lavoro fino alla data del 31 marzo 2019, il datore di lavoro deve, secondo le modalità sinora utilizzate, calcolare l'importo dovuto sulla base delle dichiarazioni presenti nell'istanza, liquidare gli assegni ed effettuare il relativo conguaglio al più tardi in occasione della denuncia UniEmens relativa al mese di giugno 2019. Dopo tale data non è più possibile effettuare conguagli per assegni per il nucleo familiare che non siano stati richiesti con le nuove modalità telematiche.

ATTENZIONE: La notizia è riferita alla data di pubblicazione dell'articolo indicata in alto, sotto il titolo. Le informazioni contenute possono pertanto, nel corso del tempo, subire delle variazioni non riportate in questa pagina, ma in comunicazioni successive o non essere più attuali.

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