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FERIE COLLETTIVE: DIFFERIMENTO DEGLI ADEMPIMENTI CONTRIBUTIVI

Entro il 31 maggio 2019, le aziende che sospendono l’attività per ferie collettive in agosto, possono richiedere all’INPS l’autorizzazione al differimento del termine di versamento al mese successivo

giovedì 16 maggio 2019
SICUREZZA LAVORO IMPIANTI ELETTRICI E MESSA A TERR SICUREZZA LAVORO IMPIANTI ELETTRICI E MESSA A TERR

Le aziende che sospendono l’attività per ferie collettive in agosto, hanno tempo fino al 31 maggio 2019 per richiedere all’INPS l’autorizzazione al differimento del termine di versamento al mese successivo. Vediamo da vicino come funziona questa facoltà.

Come precisato dall’INPS nella Circolare n. 90 del 24 aprile 1980, per ferie collettive si intendono quelle ferie che: “determinano la chiusura dell’azienda e la sospensione di ogni attività e di conseguenza l’impossibilità materiale di effettuare gli adempimenti contributivi nei termini di legge. Per ferie collettive deve intendersi, secondo la normale accezione, quel periodo di riposo che l’azienda è tenuta, per legge o per contratto, a concedere ai propri dipendenti mediante chiusura dell’esercizio, dello stabilimento, fabbrica, ufficio, in tutte le sue articolazioni.”
Tale significato non viene meno, “qualora durante il periodo feriale si renda comunque necessaria la presenza di personale (operai comuni o specializzati, tecnici e simili) preposto alla manutenzione degli impianti o personale addetto a lavorazioni che si effettuino a ciclo continuo, purché la generalità del personale rimanente non sia in servizio per usufruire del periodo di riposo per ferie”.

DIFFERIMENTO DEGLI ADEMPIMENTI CONTRIBUTIVI
Il differimento per ferie collettive:
• riguarda il versamento dei contributi che l’azienda avrebbe dovuto versare nel mese di chiusura;
Ad esempio, se l’azienda sospende l’attività nel mese di agosto, il giorno 16 agosto (salvo proroga estiva) non possono essere versati i contributi previdenziali relativi al mese di luglio. L’autorizzazione permette al datore di lavoro di versare tali contributi entro e non oltre il 16 settembre.
• è concesso per un solo mese anche nel caso in cui le ferie siano fruite a cavallo di due mesi. In quest’ultimo caso il differimento è concesso per gli adempimenti che avrebbero dovuto effettuarsi nel mese nel quale cade la maggior parte del periodo feriale. Ad esempio, in caso di ferie comprendenti l’ultima settimana di luglio e le prime tre settimane di agosto, gli adempimenti che possono essere differiti sono quelli relativi al mese di luglio che avrebbero dovuto effettuarsi entro il 16 agosto (salvo proroga estiva).
• può essere concesso solamente una volta nel corso dell’anno, anche se la chiusura per ferie collettive si protrae per meno di un mese, a patto che la chiusura “determini una obiettiva ed effettiva impossibilità tecnico organizzativa ad effettuare alla scadenza di legge i dovuti versamenti”.
Il termine del 31 maggio entro il quale deve essere richiesta all’INPS l’autorizzazione al differimento del versamento, vale anche nel caso in cui la chiusura per ferie collettive avvenga in periodi diversi da quello estivo.
Oltre al versamento dei contributi tramite Modello F24, il differimento interessa anche la presentazione del flusso UniEmens.

RICHIESTA TELEMATICA
Per richiedere l’autorizzazione al differimento del termine di versamento per ferie collettive è necessario utilizzare esclusivamente il canale telematico disponibile sul portale dell’Istituto (www.inps.it) ed accessibile mediante PIN.
In particolare, come precisato dall’INPS nel Messaggio n. 8609 del 18 maggio 2012, l’invio della richiesta di autorizzazione deve essere effettuato, tramite il Cassetto previdenziale, utilizzando il Codice 445 - Richiesta differimento termine adempimenti contributivi per ferie collettive.

VERSAMENTO
Il versamento contributivo deve essere effettuato in un’unica soluzione entro il termine differito.
L’importo dei contributi oggetto di versamento differito:
• deve essere maggiorato degli interessi di dilazione al tasso in ragione d’anno vigente al momento del pagamento dei contributi.

ATTENZIONE: La notizia è riferita alla data di pubblicazione dell'articolo indicata in alto, sotto il titolo. Le informazioni contenute possono pertanto, nel corso del tempo, subire delle variazioni non riportate in questa pagina, ma in comunicazioni successive o non essere più attuali.

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