Con la Nota n. 3861 del 19 aprile 2019, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito indicazioni operative in materia di “Iniziative di contrasto agli appalti illeciti e certificazione dei relativi contratti”.
Il chiarimento riguarda le attività di accertamento dell’Ispettorato che evidenziano l’illegittimità di un appalto il cui relativo contratto sia stato certificato da parte di una delle Commissioni di Certificazione previste dall’art. 76 del D.Lgs. n. 276/2003 ed abilitate dal legislatore allo svolgimento di tale attività.
A tal proposito, viene specificato che la certificazione di contratti di appalto ad opera di Enti Bilaterali che non siano costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative è del tutto inefficace sul piano giuridico.
Invece, nel caso in cui il soggetto certificatore risponda ai requisiti legali suddetti, occorre verificare la volontà di questo ad agire sulle certificazioni già rilasciate, eliminandone gli effetti giuridici, in ragione di uno o più vizi che possano negare la validità della valutazione effettuata in sede di emanazione del provvedimento.
Venendo alle indicazioni operative fornite dall’INL, l’attività ispettiva dovrà verificare la sussistenza di eventuali vizi dell’istanza di certificazione che possano ripercuotersi sul successivo provvedimento emanato dalla Commissione di certificazione.
L’istanza dovrà essere stata sottoscritta da entrambe le parti del contratto e contenere tutti gli elementi utili a consentire una compiuta valutazione da parte della Commissione di certificazione. In tal senso occorre, inoltre, verificare la correttezza delle dichiarazioni, normalmente contenute nelle istanze di certificazione, in ordine ad eventuali precedenti ispettivi in capo ad una o entrambe le parti del contratto.
In caso di dichiarazioni non veritiere o incomplete, può ritenersi compromessa la successiva valutazione della Commissione, in particolare relativamente ad un utilizzo distorto della tipologia di contratto per il quale si richiede la certificazione.
In relazione alla sede territoriale dell’Ispettorato del lavoro competente, alla quale la Commissione di certificazione ha l’obbligo di comunicare l'inizio del procedimento, secondo un criterio di ragionevolezza, la comunicazione in questione dovrebbe essere trasmessa alla sede territoriale dell’Ispettorato del lavoro che, in relazione al luogo di svolgimento delle prestazioni lavorative, potrebbe essere interessata dagli effetti della certificazione, invece che all’ITL competente in relazione alla sede legale dell’impresa (nel caso di appalto dell’impresa appaltatrice) che ha sottoscritto l’istanza.
Inoltre, visti i numerosi contratti di appalto certificati e le stesse certificazioni intervenute anche molto tempo dopo l’inizio della esecuzione del contratto, per il periodo "non coperto" dalla certificazione della Commissione è sempre possibile per l’Ispettorato procedere con l’adozione dei provvedimenti sanzionatori e di recupero contributivo, non avendo la certificazione stessa effetti retroattivi.
Infine, la nota evidenzia che la certificazione non produce alcun effetto in ordine ad eventuali condotte di rilievo penale, comprese le condotte che evidenziano la sussistenza di una somministrazione fraudolenta ai sensi dell’art. 38 bis D.Lgs. n. 81/2015.
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