L’INPS, con circolare n. 121/2019, ha fornito indicazioni operative per la gestione degli adempimenti informativi e finanziari derivanti dall’attuazione dell’aumento del contributo addizionale che finanzia la NASpI. Tale contributo è dovuto dai datori di lavoro, nella misura dello 0,50%, in occasione di ciascun rinnovo del contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, introdotto dall’art. 3, co. 2, D.L. n. 87/2018 (c.d. decreto dignità).
Poiché il decreto dignità ha esteso la nuova disciplina dei rapporti a termine anche alla somministrazione a tempo determinato, l’aumento del contributo addizionale NASpI opera anche nei casi in cui lo stesso utilizzatore abbia instaurato un precedente contratto di lavoro a termine con il medesimo lavoratore ovvero nell’ipotesi inversa. Inoltre, la modifica della causale originariamente apposta al contratto a termine configura un rinnovo e non una proroga, anche se l’ulteriore contratto segue il precedente senza soluzione di continuità, pertanto dovrà applicarsi l’incremento del contributo addizionale.
Diversamente, nell’ipotesi in cui un contratto sia stato stipulato privo di causale e successivamente ne venga prolungata la durata oltre i 12 mesi con indicazione della causale, si configura una proroga e non un rinnovo, di conseguenza, trattandosi di proroga l’incremento del contributo addizionale non è dovuto.
Il contributo addizionale NASpI è aumentato dello 0,50% in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, avuto riguardo all’ultimo valore base che si sarà venuto a determinare per effetto delle maggiorazioni applicate in occasione di precedenti rinnovi:
• contratto originario: 1,4%
• 1° rinnovo: 1,9% (1,4% + 0,5%)
• 2° rinnovo: 2,4% (1,9% + 0,5%)
• 3° rinnovo: 2,9% (2,4% + 0,5%)
Ai soli fini della determinazione della misura del contributo addizionale al quale aggiungere l’incremento dello 0,50%, non si tiene conto dei rinnovi contrattuali intervenuti precedentemente al 14 luglio 2018. Difatti, l’applicazione dell’incremento del contributo addizionale NASpI nei casi di rinnovo del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato decorre dal 14 luglio 2018.
I casi di esclusione dall’obbligo di versamento del contributo addizionale indicati dell’art. 2, co. 29, della Legge n. 92/2012- e, conseguentemente, dall’aumento dello stesso in caso di rinnovo del contratto a tempo determinato – sono riferiti alle seguenti fattispecie:
1. lavoratori assunti con contratto a termine in sostituzione di lavoratori assenti;
2. lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al D.P.R. n. 1525/1963;
3. apprendisti.
Con specifico riferimento al lavoro stagionale, l’INPS ricorda che - per i periodi contributivi maturati dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015 – la predetta disposizione prevedeva anche l’esclusione dal versamento del contributo addizionale NASpI dei lavoratori assunti a tempo determinato nell’ambito delle attività stagionali definite dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati, entro il 31 dicembre 2011, dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative.
Non essendo stata reiterata tale disposizione, dal 1° gennaio 2016, per i lavoratori a tempo determinato assunti nell’ambito di attività stagionali non ricomprese dall’elencazione del D.P.R. n. 1525/1963, ancorché definite “stagionali” dalla contrattazione collettiva, è dovuto il contributo addizionale NASpI. Pertanto, nei casi di rinnovo dei contratti a tempo determinato di tali lavoratori stagionali è altresì dovuto l’aumento del contributo addizionale NASpI.
Nei casi di restituzione del contributo addizionale (trasformazione del contratto a tempo indeterminato e assunzione del lavoratore a tempo indeterminato entro il termine di sei mesi dalla cessazione del precedente contratto a termine) verrà altresì restituita la misura dell’aumento del contributo addizionale.
Qualora vi fossero più rinnovi contrattuali, è possibile recuperare l’importo del contributo addizionale e del relativo incremento relativi all’ultimo rinnovo del contratto a tempo determinato stipulato prima della trasformazione o della riassunzione a tempo indeterminato.
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