Per DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) si intendono tutte le attrezzature e strumentazioni destinate ad essere indossate e tenute dal lavoratore allo scopo di ridurre al minimo i danni derivanti dai rischi per la salute e sicurezza sul lavoro.
Requisiti
I DPI, oltre a prendere in considerazione le esigenze ergonomiche e di salute dei lavoratori, devono essere:
• adeguati ai rischi da prevenire e alle condizioni esistenti sul luogo lavorativo;
• facili da indossare e da togliere in caso di emergenza;
• compatibili tra loro, qualora i rischi siano molteplici e sia necessario l’utilizzo in contemporanea di più DPI.
Categoria
I DPI sono suddivisi in tre Categorie di Rischio crescenti in relazione all’entità del rischio:
Categoria I. DPI che proteggono da rischi minimi:
• lesioni meccaniche superficiali;
• contatto con prodotti per la pulizia poco aggressivi o contatto prolungato con l’acqua;
• contatto con superfici calde che non superino i 50 °C;
• lesioni oculari dovute all’esposizione alla luce del sole (diverse dalle lesioni dovute all’osservazione del sole);
• condizioni atmosferiche di natura non estrema.
Categoria II. Tutti i DPI che non rientrano nella categoria I o III.
Categoria III. Rischi che possono causare conseguenze molto gravi quali morte o danni alla salute irreversibili con riguardo a quanto segue:
A. sostanze e miscele pericolose per la salute
B. atmosfere con carenza di ossigeno
C. agenti biologici nocivi
D. radiazioni ionizzanti
E. ambienti ad alta temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell’aria di almeno 100 °C
F. ambienti a bassa temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell’aria di – 50 °C o inferiore
G. cadute dall’alto
H. scosse elettriche e lavoro sotto tensione
I. annegamento
J. tagli da seghe a catena portatili
K. getti ad alta pressione
L. ferite da proiettile o da coltello
M. rumore nocivo
Sanzioni
Possono essere messi a disposizione sul mercato solo i DPI conformi ai requisiti essenziali e muniti della marcatura CE per i quali il fabbricante o il suo mandatario stabilito nel territorio dell’Unione sia in grado di presentare, ove richiesta, la documentazione prevista dalla legge.
I costruttori sono tenuti a produrre Dpi che rispettino tutte le disposizioni normative, specifiche per ogni tipologia di dispositivo, la violazione sul mancato rispetto delle procedure per la valutazione di conformità, prevede una sanzione che può arrivare fino a 150 mila euro.
Inoltre, chiunque immetta sul mercato prodotti non conformi ai requisiti di base di sicurezza, quindi sia produttori diretti che intermediari e importatori possono subire l’arresto fino a tre anni.
Sono soggetti a multe, fino a 60 mila euro, anche i soli distributori che, acquistato il Dpi da un produttore nazionale o estero, lo immettano sul mercato Dpi senza averne preventivamente verificato la rispondenza ai requisiti essenziali di sicurezza.
Per ogni ulteriore informazione e/o chiarimento, è a disposizione presso Confcommercio Vicenza l’Ufficio Sicurezza tel. 0444964300.
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