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PREMIO DI FINE ANNO: C’È LA POSSIBILITÀ DI AZZERARE IL CUNEO FISCALE

Come gratificare i propri collaboratori per i risultati raggiunti dall’azienda, senza penalizzazioni legate all'imposizione fiscale e contributiva

lunedì 25 novembre 2019

Con l’approssimarsi della fine dell’anno, per le aziende che hanno registrato un buon risultato economico è talvolta il momento di gratificare i propri collaboratori.
Come farlo senza penalizzazioni legate alla imposizione fiscale e contributiva? La possibilità c’è ed è molto concreta.

Il datore di lavoro può mettere a disposizione dei propri dipendenti (tutti o categorie omogenee di essi) beni o servizi in ambito assistenziale, ricreativo, educativo e sanitario, il “così detto WELFARE AZIENDALE”, attraverso un regolamento aziendale che configuri l’adempimento di un obbligo negoziale.

Si tratta in concreto di consentire la fruizione o il rimborso – per il lavoratore o per i suoi familiari – di servizi quali l’acquisto dei libri scolastici, la partecipazione a viaggi e vacanze, l’abbonamento allo stadio o a teatro, l’iscrizione a scuola o in palestra, l’assistenza sanitaria, la previdenza complementare e tanti altri. Il vantaggio per il lavoratore e l’azienda è che tali erogazioni non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente e di fatto azzerano il cuneo fiscale (la differenza tra il costo sostenuto dal datore di lavoro e il beneficio ricevuto dal dipendente).

 

Tale circostanza si riflette sulla disciplina fiscale dei costi sostenuti dall’azienda per tali finalità, dal momento che l’art. 100 del TUIR prevede che “Le spese relative ad opere o servizi utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti volontariamente sostenute per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, sono deducibili per un ammontare complessivo non superiore al 5 per mille dell’ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi”.

Nella diversa ipotesi in cui le predette spese siano sostenute in base a contrattazione collettiva di primo o secondo livello o al regolamento interno vincolante, l’art. 95 del TUIR consente l’integrale deducibilità.

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