La Manovra fiscale 2020 introduce un nuovo adempimento in materia di appalti e subappalti: mentre il calcolo delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente rimane in capo al datore di lavoro (appaltatore), il versamento delle stesse ritenute dovrà essere effettuato dal committente. Ma vediamo nel dettaglio cosa ha previsto il Legislatore. L’articolo 4 del Decreto Legge n. 124/2019 ha introdotto alcune novità in materia di “Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell’illecita somministrazione di manodopera”.
In particolare, la previsione normativa attribuisce al committente un nuovo e gravoso onere, ponendo a suo carico il compito di provvedere al versamento delle ritenute fiscali sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori dipendenti delle imprese con le quali è in corso un contratto di appalto e subappalto.
Rimarranno, dunque, in capo all’appaltatore o subappaltatore il calcolo e l’applicazione delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente, il quale emetterà fattura senza addebito dell’imposta, ma con la sola indicazione della norma che prescrive l’applicazione dell’inversione contabile. Sarà poi il committente a dover operare il versamento delle imposte.
Ritenute lavoratori in appalto: il nuovo ruolo del sostituto d’imposta.
A ben vedere, non si tratta di un’estensione della responsabilità solidale negli appalti per quanto riguarda le ritenute, ma di un vero e proprio nuovo adempimento, il cui scopo è quello di scomporre, sulla falsariga di quanto già operato con lo “split payment” ed il “reverse charge” in ambito IVA, le fasi della sostituzione dell’imposta.
Secondo quanto previsto dal legislatore l’applicazione delle ritenute (rivalsa) ricade in capo al proprio datore di lavoro, ma il versamento delle ritenute stesse finisce in capo al committente.
Versamento ritenute appalti in capo al committente dal 2020. Fatte queste premesse vediamo velocemente la procedura ideata dal Legislatore, evidenziando che l’entrata in vigore della disposizione è slittata al 1° gennaio 2020, ossia a dopo la conversione in Legge e che il meccanismo messo in piedi appare alquanto farraginoso, di difficile ed onerosa gestione per tutte le parti in causa.
L’impresa appaltatrice o subappaltatrice dovrà versare al committente - su specifico conto corrente bancario o postale comunicato dallo stesso - l’importo pari all’ammontare complessivo trattenuto sulle retribuzioni erogate ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del sevizio, con un anticipo di almeno cinque giorni lavorativi rispetto alla scadenza del versamento.
Affinché il committente possa operare un riscontro dell’ammontare complessivo degli importi ricevuti con le trattenute effettuate dall’appaltatore, quest’ultimo - entro lo stesso termine di cinque giorni antecedenti il termine prescritto per il versamento – dovrà trasmettere al committente, tramite Posta Elettronica Certificata, un elenco nominativo di tutti i lavoratori impiegati direttamente nel mese precedente nell’esecuzione di opere e servizi affidati dal committente, riportando il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascuno di essi, l’ammontare della retribuzione corrisposta per lo svolgimento dell’attività e l’indicazione delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti dei lavoratori, indicando separatamente quelle relative alla prestazione affidata dal committente.
Comunicherà, inoltre, tutti i dati utili alla compilazione delle deleghe di pagamento necessarie per l’effettuazione dei versamenti e i dati identificativi del bonifico effettuato. Una volta che il committente ha ricevuto le somme necessarie per effettuare il versamento vi provvederà, senza tuttavia poter utilizzare in compensazione proprie posizioni creditorie, indicando nella delega di pagamento il codice fiscale dell’impresa che ha effettuato le ritenute, vale a dire il soggetto per conto del quale il versamento è eseguito.
Egli provvederà, inoltre, a comunicare, tramite Posta Elettronica Certificata, alle imprese appaltatrici o subappaltatrici l’effettuazione del pagamento entro cinque giorni dallo stesso. In assenza di tale comunicazione le imprese stesse dovranno informare l’Agenzia delle Entrate.
Una prima e fondamentale criticità che emerge dalla norma in esame si configura con riferimento all’ipotesi di dipendenti impiegati in più appalti. In tal caso, infatti, sarà necessario operare una scissione delle ore relative a ciascun committente, operazione che rende la procedura ancor più complessa ed articolata.
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