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SICUREZZA LAVORO: OBBLIGO COMUNICAZIONE PREVENTIVA DEI CORSI

Almeno 15 giorni prima dello svolgimento del corso, l’azienda deve inoltrare specifica richiesta di collaborazione all’Organismo Paritetico

venerdì 20 dicembre 2019

Il Testo Unico Sicurezza sul lavoro prevede che tutti i lavoratori debbano frequentare un corso obbligatorio in materia di sicurezza, che deve essere aggiornato ogni 5 anni e che, in caso di nuove assunzioni, deve essere svolto entro il termine massimo di 60 giorni dall’assunzione.

I contenuti e le modalità di svolgimento di tali corsi, unitamente ai corsi di formazione obbligatori previsti per i lavoratori che rivestono il ruolo di preposti e di dirigenti, sono stabiliti dagli Accordi Stato Regioni del 21 dicembre 2011 e successive modifiche.
Per lo svolgimento di tali corsi è obbligatorio richiedere, in via preventiva, la collaborazione al competente Organismo Paritetico Provinciale (art. 37 Testo Unico Sicurezza lavoro).

Cosa si intende per “collaborazione” con gli Organismi Paritetici?
Il datore di lavoro, almeno 15 giorni prima dello svolgimento del corso, deve inoltrare specifica richiesta di collaborazione all’Organismo Paritetico esistente nel territorio e competente per il settore nel quale l’azienda svolge la propria attività.

Nella richiesta inoltrata all’Organismo Paritetico, il datore di lavoro indica il percorso formativo che intende avviare per i lavoratori e fornisce alcune informazioni, che riguardano le modalità di svolgimento della formazione stessa (programma, durata, contenuti, sede, numero di lavoratori da formare, nome e qualificazione dei docenti, ecc.). Si ricorda che è prevista la presenza massima di 35 partecipanti per ogni corso.
Relativamente alle aziende con più sedi in differenti contesti territoriali, l’Organismo di riferimento può essere individuato avendo riguardo alla sede legale dell’impresa.

L’azienda, nel caso in cui la propria richiesta di collaborazione riceva riscontro da parte dell’Organismo Paritetico competente, deve tener conto delle indicazioni ricevute nella pianificazione e nella realizzazione della propria attività di formazione.

Qualora invece la richiesta non riceva riscontro nel termine di 15 giorni dall’invio della stessa, il datore di lavoro procede autonomamente alla pianificazione ed alla realizzazione dell’attività di formazione.

Per quali corsi è obbligatoria la richiesta di collaborazione?
L’obbligo per il datore di lavoro di richiedere la collaborazione agli Organismi Paritetici è previsto per le seguenti tipologie di corsi: formazione generale in materia di sicurezza sul lavoro comune a tutti i lavoratori (almeno 4 ore), formazione specifica per i lavoratori, in funzione dei rischi caratteristici della mansione dei lavoratori stessi e del settore o comparto dell’azienda (almeno 4 per rischio basso, almeno 8 per rischio medio, almeno 12 per rischio alto), formazione preposti, dirigenti, aggiornamento quinquennale della formazione, formazione Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) e per i successivi aggiornamenti annuali.
La richiesta deve essere inoltrata per ogni singolo corso che l’azienda deve attivare e deve essere sottoscritta esclusivamente dal datore di lavoro.

Dove inviare la richiesta di collaborazione?
Per le aziende che applicano i CCNL Settori Commercio e Turismo Confcommercio e che hanno la propria sede, oppure unità, nel territorio della provincia di Vicenza, la richiesta deve essere indirizzata all’Organismo Paritetico Provinciale presso l’Ente Bilaterale Settore Terziario Provincia di Vicenza.
Per ogni ulteriore informazione e/o chiarimento è possibile contattare gli uffici dell’Ente Bilaterale Settore Terziario della Provincia di Vicenza, via Faccio 38, tel. 0444 964300.

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