Con la legge di Bilancio 2020 sale a 7 giorni la durata del congedo di paternità obbligatorio da usufruire entro i 5 mesi dalla nascita del figlio. È solo l’ultimo di una lunga serie di interventi normativi che, dal 2016 ad oggi, hanno innalzato la durata del congedo introdotto, in via sperimentale, dalla legge Fornero. La norma si pone, inoltre, in linea con le direttive europee che impongono agli Stati membri di aumentare a 10 giorni la durata del congedo di paternità entro il 2 agosto del 2022. Confermata, inoltre, la possibilità, per il padre lavoratore dipendente, di astenersi facoltativamente dal lavoro per un periodo ulteriore di un giorno, previo accordo con la madre e in sua sostituzione.
Riepilogando la normativa, la legge Fornero (articolo 4, comma 24, lettera a), legge 28 giugno 2012, n. 92) ha istituito in via sperimentale:
I congedi sono entrambi fruibili dal padre lavoratore dipendente privato, entro e non oltre il quinto mese di vita del figlio (tale termine resta fissato anche nel caso di parto prematuro), ma si differenziano tra loro per natura, durata e modalità di esercizio del diritto (decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 dicembre 2012 e circolare INPS 14 marzo 2013, n. 40).
ATTENZIONE: La notizia è riferita alla data di pubblicazione dell'articolo indicata in alto, sotto il titolo. Le informazioni contenute possono pertanto, nel corso del tempo, subire delle variazioni non riportate in questa pagina, ma in comunicazioni successive o non essere più attuali.