Dopo la richiesta a gran voce della Confcommercio nazionale e degli operatori dei settori interessati, sono state modificate le previsioni del D.L. n. 124/2019, che spostavano in capo al committente l’obbligo di versamento delle ritenute fiscali operate dalle imprese appaltatrici.
Ora la disposizione in vigore, interamente riscritta nell’iter di conversione del Decreto, prevede invece che sul committente permanga solo l’obbligo di ricevere dall’appaltatrice la copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute ai fini del riscontro dell’ammontare versato.
Dal 1° gennaio 2020, infatti, un committente (sostituto d’imposta residente nel territorio dello Stato ai fini delle imposte sui redditi) che affidasse a un’impresa il compimento di opere o servizi di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro (tramite contratti di appalto/subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziati comunque denominati, ove caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente e con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma), deve richiedere alle imprese appaltatrici/subappaltatrici/affidatarie copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute fiscali per i lavoratori dipendenti direttamente impiegati nei lavori o servizi.
A tal fine, le imprese appaltatrici o affidatarie e subappaltatrici effettueranno distinti versamenti, con F24 specifico per singolo committente, senza possibilità di compensazione delle ritenute dovute con propri crediti fiscali.
ATTENZIONE: La notizia è riferita alla data di pubblicazione dell'articolo indicata in alto, sotto il titolo. Le informazioni contenute possono pertanto, nel corso del tempo, subire delle variazioni non riportate in questa pagina, ma in comunicazioni successive o non essere più attuali.