Con lo scopo principale di salvaguardare i livelli occupazionali, l’art. 46 del decreto 18/2020 prevede, per un periodo di 60 giorni, dalla data di entrata in vigore, le seguenti misure:
1) la sospensione delle procedure di licenziamento collettivo avviate successivamente al 23 febbraio 2020;
2) il divieto di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo.
La prima ipotesi riguarda procedure avviate da aziende con oltre 15 dipendenti che intendano effettuare almeno 5 licenziamenti nell'arco di 120 giorni, in conseguenza di una riduzione o di una trasformazione di attività o di lavoro, o quando lo stesso intenda cessare l'attività.
Molto più frequente la seconda ipotesi che riguarda invece ogni licenziamento (a prescindere dalle dimensioni aziendali) intimato ai sensi dell’art. 3 della legge 604/1966 “per ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa”.
Tali licenziamenti non avranno effetto (il loro effetto è sospeso) sino al 16 maggio 2020.
Rimane comunque ferma la possibilità di procedere per superamento del periodo di comporto (periodo di tempo durante il quale il lavoratore malato o infortunato ha diritto alla conservazione del posto).
Il divieto di licenziamento non riguarda:
a) i licenziamenti per motivi disciplinari (ad esempio per assenza ingiustificata);
b) il rapporto di lavoro domestico;
c) l’apprendista giunto al termine del periodo formativo.
Pur non trattandosi di veri e propri licenziamenti, un accenno va fatto anche ai contratti a tempo determinato. Giunti alla loro naturale scadenza possono venir cessati i rapporti di lavoro a termine: questa diventa una scelta obbligata nel caso di imprese che abbiano fatto ricorso ad ammortizzatori sociali.
Ricordiamo, infatti, che ai sensi dell'art. 20, D.Lgs. n. 81/2015, è sempre vietata la stipulazione del contratto a termine presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a tempo determinato
In caso di violazione dei suddetti divieti il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato.
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