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COVID 19 E SOSPENSIONE DEI LICENZIAMENTI

Tra i vari provvedimenti del decreto “Cura Italia” vi è anche una sospensione dei licenziamenti per motivi economici. Vediamo cosa comporta per le imprese

martedì 21 aprile 2020

Con lo scopo principale di salvaguardare i livelli occupazionali, l’art. 46 del decreto 18/2020 prevede, per un periodo di 60 giorni, dalla data di entrata in vigore, le seguenti misure:
1) la sospensione delle procedure di licenziamento collettivo avviate successivamente al 23 febbraio 2020;
2) il divieto di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo.

La prima ipotesi riguarda procedure avviate da aziende con oltre 15 dipendenti che intendano effettuare almeno 5 licenziamenti nell'arco di 120 giorni, in conseguenza di una riduzione o di una trasformazione di attività o di lavoro, o quando lo stesso intenda cessare l'attività.

Molto più frequente la seconda ipotesi che riguarda invece ogni licenziamento (a prescindere dalle dimensioni aziendali) intimato ai sensi dell’art. 3 della legge 604/1966 “per ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa”.

Tali licenziamenti non avranno effetto (il loro effetto è sospeso) sino al 16 maggio 2020.
Rimane comunque ferma la possibilità di procedere per superamento del periodo di comporto (periodo di tempo durante il quale il lavoratore malato o infortunato ha diritto alla conservazione del posto).

Il divieto di licenziamento non riguarda:
a) i licenziamenti per motivi disciplinari (ad esempio per assenza ingiustificata);
b) il rapporto di lavoro domestico;
c) l’apprendista giunto al termine del periodo formativo.

Pur non trattandosi di veri e propri licenziamenti, un accenno va fatto anche ai contratti a tempo determinato. Giunti alla loro naturale scadenza possono venir cessati i rapporti di lavoro a termine: questa diventa una scelta obbligata nel caso di imprese che abbiano fatto ricorso ad ammortizzatori sociali.

Ricordiamo, infatti, che ai sensi dell'art. 20, D.Lgs. n. 81/2015, è sempre vietata la stipulazione del contratto a termine presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a tempo determinato

In caso di violazione dei suddetti divieti il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato.

ATTENZIONE: La notizia è riferita alla data di pubblicazione dell'articolo indicata in alto, sotto il titolo. Le informazioni contenute possono pertanto, nel corso del tempo, subire delle variazioni non riportate in questa pagina, ma in comunicazioni successive o non essere più attuali.

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