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“CURA ITALIA” LE MISURE A SUPPORTO DEL LAVORO

Le principali disposizioni emanate sugli ammortizzatori sociali, che riguardano anche i datori di lavoro precedentemente esclusi da questa possibilità

martedì 21 aprile 2020

La situazione epidemiologica ha spinto il Governo ad estendere gli ammortizzatori sociali già individuati per le prime area del contagio “zone rosse”, a tutto il territorio nazionale.
Il provvedimento è stato fortemente richiesto da tutte le categorie ed in particolare da Confcommercio che rappresenta i settori più colpiti dal lockdown.
Le soluzioni adottate estendono la loro portata a favore di tutti i datori di lavoro (anche quelli scoperti per i quali non era prevista la possibilità di accesso agli ammortizzatori) che dovranno scegliere lo strumento in base al proprio inquadramento previdenziale e dimensionale.

FONDO D’INTEGRAZIONE SALARIALE
Il Fondo di integrazione salariale comprende tutti i datori di lavoro (anche non organizzati in forma d’impresa), che occupano mediamente più di 5 dipendenti.
Il FIS mette a disposizione interventi a sostegno del reddito nei confronti dei lavoratori la cui attività lavorativa è sospesa o ridotta in relazione alle causali previste in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria (a eccezione delle intemperie stagionali) o straordinaria (a eccezione del contratto di solidarietà) ovvero ridotta al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale.

Di regola (vedremo più avanti le specificità per Covid19), il FIS eroga:

  • l'assegno ordinario in favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti, compresi gli apprendisti, nel semestre precedente la data di inizio delle sospensioni o delle riduzioni di orario di lavoro.
  • l'assegno di solidarietà, in favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 dipendenti e fino a 15 dipendenti.

Le prestazioni del FIS spettano ai lavoratori con contratto di lavoro subordinato, compresi gli apprendisti con contratto di lavoro professionalizzante e con esclusione dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio.

La misura della prestazione è fissata nell’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese tra le ore zero e il limite dell’orario contrattuale.

Per il 2020 la misura massima mensile della prestazione, erogabile al netto della riduzione del 5,84% è la seguente:

Retribuzioni uguali o inferiori a 2.159,48 euro L’indennità è pari a 939,89
Retribuzioni superiori a 2.159,48 euro L’indennità è pari a 1.129,66

RICORSO AL FIS IN PERIODO DI EMERGENZA COVID 19

A fronte dell’emergenza epidemiologica COVID-19, il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (articolo 19) prevede che, per i datori di lavoro che già versano la quota di contribuzione al Fondo di Integrazione Salariale presso l’INPS, è possibile presentare domanda di accesso all’assegno ordinario con specifica causale collegata all’emergenza COVID-19. In tal caso, in via eccezionale, l’assegno ordinario è previsto, oltre che per i datori che occupano più di 15 dipendenti, anche per i datori di lavoro iscritti al FIS che occupano più di 5 dipendenti.

Su istanza del datore di lavoro, tale trattamento può essere corrisposto direttamente dall’INPS. Inoltre, limitatamente all’anno 2020, all’assegno ordinario non si applica il “tetto aziendale”, ovvero il limite economico entro cui le prestazioni del FIS sono determinate per ciascun datore di lavoro.

Il decreto Cura Italia, per garantire un più agevole accesso alla prestazione e favorirne la massima fruizione, ha introdotto una disciplina semplificata, che si sintetizza di seguito:

  • non è dovuto il pagamento del contributo addizionale;
  • non si tiene conto del tetto contributivo aziendale;
  • non si tiene conto del limite delle 52 settimane nel biennio mobile o delle 26 settimane nel biennio mobile per il Fondo di integrazione salariale (FIS), del limite dei 24 mesi nel quinquennio mobile e del limite di 1/3 delle ore lavorabili;
  • i periodi autorizzati sono neutralizzati in caso di successive richieste;
  • non occorre che i lavoratori siano in possesso del requisito dell’anzianità di 90 giorni di effettivo lavoro;
  • il termine di presentazione delle domande è individuato alla fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.

La domanda deve essere presentata dal datore di lavoro per una durata massima di 9 settimane, comprese nel periodo che va dal 23 febbraio al 31 agosto 2020 ed esclusivamente on line sul sito www.inps.it, avvalendosi dei servizi per “Aziende, consulenti e professionisti”, alla voce “Servizi per aziende e consulenti”, selezionando con la nuova e specifica causale, denominata “COVID-19 nazionale”.

Nei casi in cui l’accesso alla prestazione di assegno ordinario sia subordinato al preventivo espletamento delle procedure sindacali con obbligo di accordo aziendale, ai fini dell’accoglimento dell’istanza, sarà ritenuto valido anche un accordo stipulato in data successiva alla domanda.

Oltre alla modalità ordinaria di erogazione della prestazione tramite conguaglio su UNIEMENS, sarà possibile autorizzare il pagamento diretto al lavoratore, senza che il datore di lavoro debba comprovare le difficoltà finanziarie dell’impresa.

CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA

Il decreto Cura Italia prevede un ammortizzatore anche per le aziende con meno di 5 dipendenti, che sospendono o riducono l’attività a seguito dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus: queste possono ricorrere al trattamento di integrazione salariale in deroga per la durata massima, nella Regione Veneto, di 13 settimane. Alla Cassa Integrazione in Deroga accedono anche le aziende del commercio, le agenzie di viaggio e turismo con oltre 50 dipendenti, che normalmente potevano contare sul ricorso alla Cigs.

Nella tutela rientrano anche i lavoratori intermittenti con chiamata aperta occupati alla data del 23 febbraio 2020: il trattamento viene riconosciuto sulla scorta della previsione contenuta nella circolare INPS n.21/2006 e nei limiti delle giornate di lavoro prestate in base alla media dei 12 mesi antecedenti.

Restano fuori dal campo di applicazione, per la peculiarità del rapporto, i datori di lavoro domestici.

L’applicazione della Cigd è demandata alla Regione e alle Province Autonome che hanno sottoscritto con le parti sociali appositi accordi quadro che regolamentano l’accesso all’ammortizzatore sociale.

Gli accordi regionali prevedono che le aziende interessate dovranno inviare alle Organizzazioni Sindacali  (OO.SS.) l’ informativa di avvio della richiesta di utilizzo dell’ammortizzatore sociale. L’accordo sindacale non è richiesto  per le imprese fino  a 5 dipendenti.

La concessione del trattamento avviene attraverso un decreto delle Regioni o delle Province Autonome, che va trasmesso all’INPS nelle 48 ore successive all’emanazione.

Le Regioni o le Province Autonome, unitamente al decreto di concessione, inviano all’INPS la lista dei beneficiari: quest’ultimo procede all’erogazione del trattamento attraverso il “pagamento diretto”.

Invece, i datori di lavoro che hanno più unità produttive ubicate in 5 o più Regioni o Province Autonome, ai fini del coordinamento delle procedure, debbono inviare l’istanza al Ministero del Lavoro (alla Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e della Formazione, utilizzando il canale della CIGSonline): il trattamento in deroga viene riconosciuto dal Ministero per conto delle Regioni interessate.

Le modalità di accesso alla cassa integrazione in deroga in veneto.
Le domande vanno presentate online tramite il servizio di ClicLavoro Veneto CO_Veneto - Comunicazioni obbligatorie. La piattaforma COVeneto per l’invio delle domande di CIGD è disponibile:

  • per i datori di lavoro del Veneto a partire dallo scorso  sabato 28 marzo 2020;
  • i datori di lavoro, le associazioni datoriali e i consulenti del lavoro possono accedere a COVeneto nelle consuete modalità (registrazione su portale www.cliclavoroveneto.it, sottoscrizione Accordo di Servizio per gli utenti master, attivazione di utenti delegati).

L’importo medio orario della prestazione obbligatoria è pari ad 8,10 euro, comprensivo di contribuzione figurativa e di assegni familiari.

In sintesi si ricorda che:

a) la prestazione è concessa dalla Regione, che provvede alla verifica della sussistenza dei requisiti di legge;
b) le istanze di accesso vanno presentate esclusivamente agli Enti territoriali preposti, (in Veneto la piattaforma Co-Veneto) e sono da questi esaminate secondo l’ordine cronologico di arrivo;
c) le modalità di erogazione sono, esclusivamente, quelle del “pagamento diretto INPS”;
d) i datori di lavoro, successivamente alla emanazione del decreto di concessione, debbono inoltrare il modello “SR41”.

Alleghiamo una tabella per una comoda lettura delle principali misure contenute nel Decreto “Cura Italia” a supporto del lavoro e dell’occupazione a fronte dell’emergenza COVID.

Art. 19 CIGO o FIS Assegno Ordinario Destinatari: Datori di lavoro che rientrano nel campo di applicazione della CIGO o dei Fondi di Integrazione Salariale (aziende del Commercio–Turismo con più di 5 dipendenti) che sospendono o riducono l’attività lavorativa.
Beneficiari: Dipendenti già in forza alla data del 23/02/2020. Con successivo decreto possono accedere agli ammortizzatori sociali anche i dipendenti assunti tra il 23/02/2020 e il 17 marzo 2020
Misura: L’assegno ordinario può essere richiesto anche dalle aziende con più di 5 dipendenti per una durata massima di 9 settimane a decorrere dal 23 febbraio 2020 fino al 31 agosto 2020.
Per tali periodi non è previsto il contributo addizionale.
Possibilità di pagamento diretto da parte dell’INPS.
Procedura: Le aziende interessate dovranno inviare alle Organizzazioni Sindacali (OO.SS.) la domanda di avvio della richiesta di utilizzo dell’ammortizzatore sociale. La consultazione e l’esame congiunto con le OOSS deve avvenire entro i 3 giorni successivi alla presentazione della domanda.
Art. 21 Per chi ha in corso l’assegno di solidarietà Possibilità di richiedere l’Assegno ordinario per un periodo massimo di 9 settimane.
L’Assegno Ordinario sospende e sostituisce l’assegno di solidarietà.
L’Assegno ordinario può essere richiesto anche per i lavoratori già beneficiari  dell’assegno di solidarietà, con sospensione totale dell’orario di lavoro.

Art. 22 Cassa Integrazione in Deroga

Destinatari: tutti i datori di lavoro  per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle norme vigenti – datori di lavoro  per i quali non è prevista nessuna copertura in ambito di ammortizzatori sociali.
Beneficiari: dipendenti già in forza alla data del 23/02/2020,  con successivo decreto possono accedere agli ammortizzatori sociali anche i dipendenti assunti tra il 23/02/2020 e il 17 marzo 2020.
Misura: la misura è riconosciuta dalle Regioni. La Regione Veneto ha previsto un primo intervento di 30 giornate ed un secondo intervento di 9 settimane per un totale di 13 settimane.



 

Tutte le misure adottate rivestono  il carattere della specialità e sono predefinite entro determinati limiti di spesa il cui monitoraggio è demandato all’INPS, con la conseguenza che una volta raggiunta la copertura, anche soltanto in via prospettica, non potranno essere prese in considerazione ulteriori domande.

ATTENZIONE: La notizia è riferita alla data di pubblicazione dell'articolo indicata in alto, sotto il titolo. Le informazioni contenute possono pertanto, nel corso del tempo, subire delle variazioni non riportate in questa pagina, ma in comunicazioni successive o non essere più attuali.

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