Il “Decreto Rilancio” ha introdotto alcune importanti novità anche in tema di smart working. In particolare, per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con almeno un figlio minore di 14 anni è previsto, per l’intera durata dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e anche in assenza di accordi individuali sottoscritti con l’azienda, il diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile. Ma a quali condizioni?
All’interno del nucleo familiare non dev’esserci un altro genitore che benefici di strumenti di sostegno al reddito per sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o non lavoratore e la prestazione lavorativa del soggetto che intende richiedere lo smart working dev’essere compatibile con la prestazione da remoto.
Tra le misure adottate dal Governo per il contenimento e la gestione dell’emergenza e finalizzate ad incentivare la ripresa economica nella cosiddetta “fase 2”, lo smart working rappresenta uno strumento strategico al quale viene dato sempre più spazio al fine di limitare le presenze fisiche e garantire lo svolgimento del lavoro nel massimo rispetto della sicurezza.
Il D.P.C.M. del 1° marzo 2020 ha infatti introdotto una procedura semplificata per accedere con maggiore facilità al lavoro agile. II decreto Cura Italia, inoltre, ne ha raccomandato il massimo utilizzo da parte delle imprese per tutte le attività che possano essere svolte da remoto.
Il datore di lavoro provvederà, dunque, alla comunicazione in via telematica al Ministero del Lavoro dei nominativi dei lavoratori interessati dall’attivazione, indicando la data di inizio e quella di cessazione della prestazione di lavoro in modalità smart working. Gli obblighi di informativa previsti dalla legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica utilizzando la documentazione resa disponibile sul sito dell’INAIL.
Il lavoro agile potrà essere svolto anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente, qualora non siano forniti dal datore di lavoro. Per quanto attiene alla durata, l’attivazione semplificata è prevista per l’intera durata dello stato di emergenza proclamato e comunque non oltre il 31 dicembre 2020.
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