Con lo scopo principale di salvaguardare i livelli occupazionali, l’art. 83 del “Decreto Rilancio” prolunga sino a cinque mesi:
1. la sospensione delle procedure di licenziamento collettivo avviate successivamente al 23 febbraio 2020;
2. il divieto di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo.
La prima ipotesi riguarda procedure avviate da aziende con oltre 15 dipendenti che intendano effettuare almeno 5 licenziamenti nell’arco di 120 giorni, in conseguenza di una riduzione o di una trasformazione di attività o di lavoro, o quando lo stesso intenda cessare l’attività.
Molto più frequente è la seconda ipotesi, che riguarda invece ogni licenziamento (a prescindere dalle dimensioni aziendali) intimato ai sensi dell’art. 3 della legge 604/1966 “per ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa”. Tali licenziamenti non avranno effetto (il loro effetto è sospeso) sino al 16 agosto 2020.
Rimane comunque ferma la possibilità di procedere per superamento del periodo di comporto (periodo di tempo durante il quale il lavoratore malato o infortunato ha diritto alla conservazione del posto).
Il divieto di licenziamento non riguarda:
a) i licenziamenti per motivi disciplinari (ad esempio per assenza ingiustificata)
b) il rapporto di lavoro domestico;
c) l’apprendista giunto al termine del periodo formativo.
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