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PROROGA DELLA SOSPENSIONE DEI LICENZIAMENTI CAUSA COVID-19

La proroga a cinque mesi complessivi della sospensione dei licenziamenti per motivi economici. Vediamo cosa comporta per le imprese

martedì 26 maggio 2020

Con lo scopo principale di salvaguardare i livelli occupazionali, l’art. 83 del “Decreto Rilancio” prolunga sino a cinque mesi:
1. la sospensione delle procedure di licenziamento collettivo avviate successivamente al 23 febbraio 2020;
2. il divieto di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo.

La prima ipotesi riguarda procedure avviate da aziende con oltre 15 dipendenti che intendano effettuare almeno 5 licenziamenti nell’arco di 120 giorni, in conseguenza di una riduzione o di una trasformazione di attività o di lavoro, o quando lo stesso intenda cessare l’attività.
Molto più frequente è la seconda ipotesi, che riguarda invece ogni licenziamento (a prescindere dalle dimensioni aziendali) intimato ai sensi dell’art. 3 della legge 604/1966 “per ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa”. Tali licenziamenti non avranno effetto (il loro effetto è sospeso) sino al 16 agosto 2020.

Rimane comunque ferma la possibilità di procedere per superamento del periodo di comporto (periodo di tempo durante il quale il lavoratore malato o infortunato ha diritto alla conservazione del posto).

Il divieto di licenziamento non riguarda:
a) i licenziamenti per motivi disciplinari (ad esempio per assenza ingiustificata)
b) il rapporto di lavoro domestico;
c) l’apprendista giunto al termine del periodo formativo.

ATTENZIONE: La notizia è riferita alla data di pubblicazione dell'articolo indicata in alto, sotto il titolo. Le informazioni contenute possono pertanto, nel corso del tempo, subire delle variazioni non riportate in questa pagina, ma in comunicazioni successive o non essere più attuali.

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